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Questo articolo è stato pubblicato il 15 maggio 2011 alle ore 14:20.

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Istruzioni per l'uso: tutte le novità (e le complicazioni) per detrarre le spese sanitarie nel 730Istruzioni per l'uso: tutte le novità (e le complicazioni) per detrarre le spese sanitarie nel 730

Slalom per detrarre le spese sulla salute. Dopo le istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate nella circolare 20 diramata il 13 maggio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), il quadro sulla detrazione delle spese sanitarie si complica notevolmente. Alla domanda se fosse possibile fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute e documentate da scontrini con la dicitura «dispositivo medico» (si tratta, ad esempio, di cerotti, siringhe e termometri), le Entrate hanno richiamato la risoluzione 253 del 2009, con la quale avevano affermato la indetraibilità di queste spese, per poi precisare che i dispositivi medici che danno diritto allo sconto devono essere contrassegnati con la marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee, oltre a essere documentati dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo.

L'elenco
Alla circolare è stato allegato un elenco non esaustivo, con i dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni per i quali il contribuente non ha necessità di verificare che essi risultino nella categoria di prodotti rientranti nella definizione del ministero della Salute, ma per i quali va conservata la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Sono detraibili le prestazioni rese da medici generici (anche per medicina omeopatica) e specialisti, i ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze, il trapianto di organi, l'assistenza specialistica (infermieristica e riabilitativa o resa da personale specializzato), le analisi e indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, l'acquisto di medicinali.

I documenti
I documenti giustificativi, da produrre a Caf e professionisti abilitati a trasmettere il 730, o da conservare fino al 31 dicembre 2015 da parte di coloro che compilano Unico o consegnano il 730 al proprio sostituto d'imposta, sono fatture, ricevute, quietanze, parcelle. Le date per i versamenti 2011 sono slitttate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), con Dpcm 12 maggio 2011 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 111 del 14 maggio. Quanto all'acquisto di medicinali, la spesa va documentata o dalla fattura o dallo «scontrino parlante». Per detrarre i ticket sanitari non serve conservare la fotocopia della ricetta medica; per la detraibilità occorre l'indicazione sullo scontrino del codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Prestazioni detraibili
Sono detraibili anche le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, dietista), per le quali serve la prescrizione di un medico (circolare 39/2010). Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche danno diritto alla detrazione anche senza prescrizione medica (circolare 20/2011). Detraibili anche le spese per l'acquisto di prodotti omeopatici, per esami di laboratorio, tac, laser, ecografia, chiroterapia, cure termali (se prescritte), fisioterapia, cobaltoterapia, iodioterapia, laserterapia, kinesiterapia, inseminazione artificiale, analisi e diagnosi prenatale, occhiali da vista (montature non preziose), parrucche a seguito di chemioterapia o radioterapia, chiroprassi.

Fuori sconto
Nessuno sconto alle spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, colliri, quando non si tratti di medicinali approvati dall'Aifa e certificati come tali. Il totale su cui calcolare la detrazione del 19% va considerato al netto della franchigia di 129,11 euro e riportato nel quadro E del 730 o nel quadro RP di Unico.

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