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Questo articolo è stato pubblicato il 17 maggio 2011 alle ore 07:02.

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Sanzioni anche con l'ok tacito al permesso di costruireSanzioni anche con l'ok tacito al permesso di costruire

Il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non crea un titolo totalmente inattaccabile. Una volta trascorso il termine stabilito dalla legge – 90 giorni nei comuni con meno di 100mila abitanti, se non vengono chieste integrazioni documentali né modifiche al progetto – la pubblica amministrazione conserva i poteri previsti dall'articolo 38 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2011): quindi, può annullare il permesso in autotutela, così come analoga sanzione può essere attuata nei confronti della Super-Dia per inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo tacito (ad esempio, la non conformità al piano).

È questa una delle risposte ai quesiti inviati dai lettori nell'ambito del forum online abbinato alla Guida «La casa», in edicola con «Il Sole 24 Ore» di ieri e dedicata alle novità per l'edilizia dettate dal decreto sviluppo: dal rilancio del piano casa alla perequazione, dalla Scia al permesso di costruire "tacito". E la Guida prosegue su internet con il Dossier acquistabile a 4 euro sul sito del Sole 24 Ore.

Proprio il permesso di costruire è una delle novità che merita i maggiori approfondimenti. Considerando che in molti casi la Dia può essere usata in alternativa al permesso di costruire (la cosiddetta Super-Dia), alcuni osservatori hanno espresso qualche dubbio sulla reale utilità di un permesso che scatta sì con il silenzio, ma con tempi molto più lunghi dei 30 giorni richiesti dalla Dia per avviare il cantiere. In una città con più di 100mila abitanti, se il Comune – come capita spesso – chiede di integrare la documentazione in prossimità dei 60 giorni dalla domanda, il termine per l'assenso tacito può facilmente superare i 200 giorni (60 per i documenti, 120 per l'istruttoria, che ripartono da zero quando l'interessato consegna gli atti richiesti, 30 per l'adozione del provvedimento).

Tutto questo senza contare che, se è necessario acquisire assensi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altri enti, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, e il termine per l'adozione del provvedimento (portato a 30 giorni dai 15 precedenti) decorre dalla fine della conferenza. A fronte di questa dilatazione dei tempi, il vantaggio della nuova procedura è la possibilità di avere una certezza sul termine finale per il procedimento, superando così l'obsoleto silenzio-rifiuto. Anche se, in linea con la legge 341/1990 in cui si afferma che il cittadino ha diritto a un provvedimento esplicito, la vera riforma sarebbe quella che obbliga la Pa al rilascio del titolo, anche al fine di agevolare i rapporti con i soggetti terzi, come le banche e i potenziali acquirenti.

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