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Questo articolo è stato pubblicato il 23 maggio 2011 alle ore 06:42.

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Il credito d'imposta per le assunzioni nelle regioni meridionali, previsto dall'articolo 2 del Dl 70/2011, presenta maggiore convenienza rispetto allo stesso beneficio applicato nelle precedenti edizioni.
L'incentivo è, infatti, pari al 50% dei costi salariali che saranno sostenuti per le assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Considerando che i costi salariali sono rappresentati dall'importo totale che il datore di lavoro paga effettivamente in relazione ai posti di lavoro creati, oltre alla retribuzione lorda, vi rientrano anche i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e famigliari. Nell'ultima versione del bonus assunzione (articolo 2, commi 539-548, della legge finanziaria n. 244/2007), invece, la misura del beneficio era, per ciascun nuovo lavoratore, fissata a 333 euro al mese (importo incrementato a 416 euro per lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato).
L'operatività
Sotto il profilo operativo, il regime rientra nel campo di applicazione del regolamento Ce n. 800/2008 che disciplina la categoria degli aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ue (il regolamento generale di esenzione). In particolare, il regime del credito di imposta per le assunzioni di lavoratori svantaggiati può essere considerato compatibile con il mercato comune (e, quindi, non ha bisogno di essere autorizzato dalla Commissione europea) se rispetta le specifiche condizioni dettate dal richiamato regolamento, quali, in primo luogo, un'intensità di aiuto non superiore al 50% dei costi salariali sostenuti su un periodo di 12 mesi successivi all'assunzione (24 mesi nel caso di assunzione di un lavoratore molto svantaggiato). Inoltre, l'assunzione che ha accesso al bonus deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Ciò si traduce, in termini pratici, nella necessità di calcolare il credito di imposta sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'arco temporale di applicazione del beneficio.
Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Il riferimento
Per fruire del bonus assunzioni bisognerà, quindi, effettuare il confronto mensile con la media di riferimento, considerando, in ogni caso, solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Ma per testare la presenza o meno della principale ipotesi di decadenza, bisognerà fare riferimento al numero complessivo dei dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato).
In particolare, si decade dal beneficio se il numero totale dei lavoratori, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati durante il periodo di riferimento. I concetti appena richiamati sono gli stessi applicati per il credito di imposta di cui alla finanziaria per il 2008. Si ritiene, pertanto, che con riferimento alle situazioni particolari (a esempio, imprese che hanno unità produttive anche in aree non svantaggiate) potranno essere riconfermati i criteri di calcolo adottati in passato ed esplicitati nei relativi documenti di prassi, in particolare la circolare n. 48/E 2008.
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