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Questo articolo è stato pubblicato il 26 maggio 2011 alle ore 11:51.

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Il Fisco è pronto per incassare i soldi della cedolare secca. L'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le pertinenze locate insieme all'abitazione.

Per il versamento della cedolare secca sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 1840, per l'acconto della prima rata; 1841, per l'acconto della seconda rata o acconto in unica soluzione; 1842, per il saldo della cedolare secca.

Nel modello F24, i codici sono esposti nella "sezione erario" in corrispondenza delle somme iscritte nella colonna "importi a debito versati" con indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo 1842 è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati". Questo potrà capitare quando il prossimo anno, in sede di saldo della cedolare secca per il 2011, il contribuente eseguirà dei versamenti in eccesso, che potranno poi essere usati come crediti in compensazione con gli altri versamenti da fare con l'F24.

Le aliquote della cedolare sono due: 21% per i contratti a canone libero; 19% per i contratti a canone concordato (per i Comuni ad alta densità abitativa). I termini per il pagamento della cedolare secca sono gli stessi previsti per il versamento Irpef dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico persone fisiche. Per gli acconti relativi al 2011, si deve tenere conto della proroga dei termini dei versamenti di Unico 2011, che ha differito al 6 luglio il termine del 16 giugno e dal 7 luglio al 5 agosto con lo 0,40% in più, il precedente termine dal 17 giugno al 16 luglio.

L'acconto della cedolare secca è pari all'85% per il 2011 e al 95% dal 2012. In mancanza della base di riferimento "storico", l'acconto per il 2011 dovrà essere determinato su base previsionale. I contribuenti che eseguiranno l'acconto della cedolare dovranno tenere conto della corrispondente riduzione degli acconti Irpef per l'anno 2011. La prima rata d'acconto della cedolare per il 2011 non è in ogni caso dovuta per i contratti stipulati a partire da giugno. Non sarà nemmeno dovuta la seconda rata in scadenza a novembre, in presenza di contratti stipulati a partire da novembre.

Rimane fermo che, così come è previsto per gli acconti Irpef, gli eventuali versamenti in più per la cedolare secca, che risulteranno dalle dichiarazioni presentate, potranno poi essere usati per ridurre gli altri versamenti per gli anni successivi, così come potranno essere usati come crediti in compensazione con i pagamenti da fare con il modello F24.

I contribuenti che intendono applicare la cedolare secca per i contratti in corso nel 2011, se devono ancora presentare il modello 730, tramite consegna al Caf o al professionista abilitato, con scadenza differita al 20 giugno 2011, possono eseguire l'acconto della cedolare secca e, di conseguenza, ridurre gli acconti Irpef. Per chi deve presentare il 730, gli acconti Irpef possono essere ridotti indicando il relativo importo al rigo F6 del quadro F. Qualche problema si pone per i contribuenti che hanno già presentato entro il 16 maggio 2011 il modello 730 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico. Al riguardo, si attendono le indicazioni delle Entrate. Nessun problema per i contribuenti di Unico, considerato che hanno più tempo per presentare la dichiarazione.

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