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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 07:03.

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Per i contratti periodici e per quelli "collegati" l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva si ha anche quando gli importi fatturati nell'anno sono inferiori alle soglie stabilite. E questo creerà non poche difficoltà ai contribuenti.

La circolare 24 di ieri prende in considerazione uno degli aspetti più problematici delle nuove comunicazioni Iva. La norma prevede che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare quando i corrispettivi dovuti in un anno solare sono di importo non inferiore a 3mila euro (25mila euro per l'anno 2010, per le operazioni per le quali ricorre l'obbligo di fattura). Inoltre, viene previsto che la soglia dei 3mila euro (25mila euro per il 2010) deve essere considerata anche per i contratti "collegati", nel senso che per questi ultimi occorre verificare se tutti i contratti complessivamente considerati superano o meno questo importo.

Sul concetto di contratti "collegati", l'Agenzia riprende la giurisprudenza civilistica, secondo la quale il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì con una pluralità coordinata di contratti (ovviamente, anche verbali). Con la conseguenza che l'obbligo della comunicazione si ha quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie rilevanti. L'Agenzia avverte dunque che, in presenza sia di un contratto con corrispettivi periodici sia di contratti "collegati", si deve provvedere a compilare la comunicazione dei dati «anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti» (cioè quelli di 3mila e 3.600 euro). La circolare riporta che questo deve ritenersi un principio di tipo generale, che vale quindi anche per le cessioni di beni. Viene fatto questo esempio: cessione di un bene per 10mila euro, con acconto nell'anno di 2.500 euro. Nella comunicazione andrà indicata l'operazione effettuata nell'anno di 2.500 euro - anche se inferiore alla soglia dei 3mila euro - indicando nel campo «data dell'operazione» quella di registrazione dell'operazione stessa.

Per le prestazioni di servizi, e in particolare per quelle che prevedono corrispettivi periodici, si può fare questo esempio: tenuta ed elaborazione della contabilità, con un corrispettivo di 400 euro mensili. Se nell'anno viene fatturato solo un acconto di mille euro, l'obbligo della comunicazione dell'operazione ricorre comunque anche se "sotto soglia", in considerazione che contrattualmente il corrispettivo supera la soglia rilevante. In questo caso andrà comunicata l'operazione di mille euro. Per le operazioni 2010, la circolare avverte che occorre considerare il limite di 25mila euro e il fatto che sia stata emessa o ricevuta fattura. Per i contratti periodici o "collegati" parrebbe però che si debba sempre guardare se contrattualmente si supera complessivamente questo limite o meno, a prescindere che sia stata emessa fattura o meno. La norma indica, infatti, le operazioni «soggette all'obbligo di fatturazione». È un aspetto sul quale l'Agenzia dovrà necessariamente ritornare, e non sembra il solo.

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TAG: Fisco

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