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Questo articolo è stato pubblicato il 14 giugno 2011 alle ore 19:14.
Per sfuggire ai debiti fiscali accumulati dalla propria azienda non è sufficiente il cambio della ragione sociale ed una nuova iscrizione alla Camera di commercio. Infatti, a provare la cessione di azienda - e quindi la continuità dell'attività - bastano pochi elementi certi. Fra questi, l'esercizio negli stessi locali, o anche soltanto in parte di essi, di una attività analoga a quella precedente.
Senza che ci sia neppure bisogno di dimostrare il passaggio dei beni da un'azienda all'altra. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12965 di oggi (si legga il testo integrale su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), respingendo il ricorso di un mobilificio sottoposto a procedura esecutiva dall'esattoria comunale per un debito Ilor lasciato da un'altra società, di cui è stata considerata l'erede naturale.
L'Appello ribalta il primo grado che dava ragione alla società
In primo grado, il tribunale di Mantova aveva dato ragione al ricorrente sostenendo che avesse adeguatamente provato la sua estraneità alla società debitrice, accogliendo così la domanda di restituzione delle somme già versate all'esattoria. Di diverso avviso sono stati invece i giudici di Appello di Brescia, secondo i quali la società «non aveva superato la presunzione di cessione di azienda» nei termini imposti dalla legge, tesi poi condivisa dalla Cassazione. Infatti, la norma (Dpr 602/1973, articolo 66) prevede che la cessione si presume «quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attività commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari».
La decorrenza del contratto di fitto non prova nulla
Non solo, ma secondo i giudici di Piazza Cavour, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che la decorrenza del contratto di locazione da parte della nuova impresa, soltanto tre mesi dopo la cessazione dell'attività da parte della prima società, debitrice dell'imposta, non era sufficiente a vincere la presunzione di legge. Infatti, la norma prevede unicamente che vi sia «l'identità di attività e l'esercizio della stessa nei medesimi locali, senza porre alcun limite temporale all'occupazione dei locali in cui prima era esercitata l'attività del debitore esecutato». Mentre «la mera assenza di acquisti o cessioni dei beni appartenuti all'originario debitore di imposta, nei registri e nelle scritture contabili» non costituisce «circostanza sufficiente a provare l'assenza della cessione di azienda».
Non vale la prova per testimoni
Insomma, anche per le merci e le attrezzature si presume la continuità della proprietà. E dunque per bloccarne il pignoramento deve essere dimostrato «mediante l'esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate» che appartenevano ad altri soggetti. Non bastano, perciò, a provarne la diversa proprietà delle semplici testimonianze, come pure aveva provato a sostenere la società esecutata.
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