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Questo articolo è stato pubblicato il 16 giugno 2011 alle ore 14:26.

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Chi produce Cd o Dvd vergini, ma anche hard disk o schede di memoria, deve pagare l'equo compenso, cioè un contributo per la copia privata di musica o film coperti da copyright. Gli Stati dell'Unione europea devono garantire una riscossione effettiva dell'equo compenso, anche se chi vende i supporti di riproduzione risiede in un altro Stato dell'Ue

Che cos'è l'equo compenso
Secondo la direttiva sul diritto d'autore, il diritto esclusivo di riproduzione appartiene agli autori, ma gli Stati membri possono autorizzare la realizzazione di copie private, a condizione che i titolari del diritto d'autore ricevano un «equo compenso». Quest'ultimo deve contribuire a far conseguire ai titolari dei diritti un'adeguata remunerazione per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti.

I supporti "tedeschi" in Olanda
La normativa olandese prevede tale eccezione della copia per uso privato. Il pagamento del prelievo per copia privata grava sul fabbricante o sull'importatore del supporto di riproduzione. La Stichting de Thuiskopie è l'organismo olandese incaricato di riscuotere il prelievo per copia privata. L'Opus è una società con sede in Germania che vende, tramite internet, supporti di riproduzione vergini, vale a dire non registrati. La sua attività è diretta in particolare verso i Paesi Bassi, grazie a siti internet in lingua olandese rivolti ai consumatori olandesi.

Il contratto di vendita predisposto dall'Opus prevede che quando un consumatore olandese effettua un ordine in linea, questo sia trattato in Germania e che le merci siano spedite dalla Germania verso i Paesi Bassi, in nome e per conto del cliente. L'Opus non paga un prelievo per copia privata per i supporti venduti ai suoi clienti nei Paesi Bassi, né in tale Stato membro né in Germania.

Sostenendo che l'Opus era da considerarsi «importatore» e, quindi, debitore del prelievo per copia privata, la Stichting ha convenuto tale società dinanzi ai giudici olandesi. L'Opus sostiene, invece, che sono gli acquirenti olandesi a dover essere qualificati come importatori.
Tale argomento, invocato a propria difesa dall'Opus, è stato accolto dai giudici olandesi di primo grado, poi da quelli di appello, che hanno respinto la domanda di pagamento della Stichting. Quest'ultima ha presentato impugnazione in Cassazione, dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi), che si è rivolto alla Corte di giustizia europea.

Il parere della Corte
Nella sentenza per la causa C 462/09 via preliminare, la Corte rileva che la direttiva sul diritto d'autore non disciplina espressamente la questione relativa all'individuazione del soggetto che deve essere considerato debitore dell'equo compenso. Tuttavia, la Corte rammenta di aver già dichiarato che l'equo compenso dev'essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dall'autore.

Dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un'opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al relativo titolare, spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire il danno, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare.

Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto debitore dell'equo compenso nell'ambito di un contratto a distanza, la Corte rammenta che il legislatore ha inteso garantire un alto livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, dal momento che questi sono essenziali per la creazione intellettuale.

L'obbligo di risultato degli Stati
Le disposizioni della direttiva sul diritto d'autore impongono allo Stato membro che ha introdotto l'eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato: lo Stato deve garantire, nell'ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell'equo compenso. Nel caso in questione, risulta in pratica impossibile riscuotere un simile compenso presso gli utenti finali in quanto importatori di tali supporti nei Paesi Bassi.

In tali condizioni, e alla luce del fatto che il sistema di riscossione scelto dallo Stato membro interessato non può sottrarre quest'ultimo all'obbligo di risultato, spetta alle autorità di tale Stato membro, in particolare a quelle giurisdizionali, ricercare un'interpretazione del diritto nazionale conforme all'obbligo di risultato, che garantisca la riscossione di tale compenso presso il venditore che ha contribuito alle importazioni dei suddetti supporti mettendoli a disposizione degli utenti finali. Non rileva su tale obbligo il fatto che, nel caso di contratti negoziati a distanza, il venditore professionale (che mette a disposizione degli acquirenti residenti sul territorio di uno Stato membro, in quanto utenti finali, apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione) sia stabilito in un altro Stato membro.

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