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Questo articolo è stato pubblicato il 18 giugno 2011 alle ore 11:18.

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In caso di cassa integrazione a zero ore, le ferie 'obbligatorie' possono essere posticipate al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva. Se, invece, l'azienda è stata autorizzata per una cassa integrazione parziale, permane il rispetto dei termini entro cui far fruire le ferie ai lavoratori. Inoltre, alle medesime condizioni di sospensione, il differimento riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le ferie non godute. Sono questi i chiarimenti contenuti nell'interpello n. 519/2011 in risposta a un'istanza presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

È stato chiesto al ministero del Lavoro se il datore di lavoro, autorizzato a un periodo di cassa integrazione, debba comunque concedere ai lavoratori i periodi di ferie contemplate dall'articolo 10 del Dlgs 66/2003. La norma stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane». Il periodo va goduto per almeno due settimane nell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

L'articolo 2109 del Codice civile individua il potere datoriale di stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto, da un lato, degli interessi del lavoratore, e dall'altro delle esigenze dell'impresa: la norma, dunque, affida al datore di lavoro, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, la facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie nonché, in alcune ipotesi, di modificarla.

Il ministero ha affermato che eventuali deroghe sono ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione.

Già con la circolare 8/2005 il Lavoro aveva avuto modo di precisare che il carattere di eccezionalità si riscontra nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, di maternità obbligatoria e facoltativa, di infortunio, di aspettativa. Ora il ministero precisa che il differimento riguarda anche l'ipotesi in cui l'azienda sia autorizzata alla cassa integrazione a zero ore.

Diversamente, in caso di cassa integrazione autorizzata in modo parziale (solo per alcune ore), rimane l'obbligo dei termini stabiliti dall'articolo 10: ciò sul presupposto che in presenza di attività lavorativa si rileva sempre l'esigenza di recuperare le energie psicofisiche.

È stato poi chiesto se il differimento potesse riguardare anche il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le ferie non godute. Si ricorda, infatti, che il momento impositivo nonché il riferimento temporale dei contributi coincidono con il 18esimo mese successivo all'anno solare di maturazione delle ferie o con il più ampio termine contrattualmente previsto. Sul punto, il ministero ha richiamato l'impostazione seguita dall'Inps con circolari 186/1999 e 15/2002 e ribadita nei messaggi 118/2003 e 18850/2006. L'Inps ha precisato che in caso di maternità, Cigo, Cigs e Cig in deroga, se intervengono nel corso dei 18 mesi, il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'ordinaria attività lavorativa.

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