Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 20 giugno 2011 alle ore 06:41.

L'individuazione della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della trasformazione ha rilievo sostanziale. Bisogna fare riferimento a quest'ultima per la suddivisione dell'esercizio in due distinte frazioni e per definire il momento in cui la società passa da soggetto Irpef a soggetto Ires (o viceversa).
Nella normativa tributaria non è rinvenibile alcuna disposizione che consente di individuare la data di decorrenza degli effetti della trasformazione; è, invece, di ausilio la norma civilistica. Infatti, nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, l'articolo 2500 del codice civile stabilisce che la società di capitali viene a giuridica esistenza con l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione (risoluzioni 26 settembre 1975, n.11/953; 18 novembre 1976, n.9/2059; 1° agosto 1984, n. 9/802; circolare 6/E/2002).
Non è ammessa, ai fini delle imposte sui redditi, la retrodatazione degli effetti della trasformazione. La delibera di trasformazione non può prevedere una decorrenza degli effetti della trasformazione diversa ed anteriore a quella individuata sulla base del criterio enunciato. La ragione di questo divieto è la stessa che giustifica la divisione di due distinti periodi d'imposta dell'esercizio in cui è attuata la trasformazione. Non avrebbe senso, infatti, elevare la frazione di esercizio antecedente la trasformazione ad autonomo periodo d'imposta, al fine di impedire alla società di scegliere ex post le modalità di tassazione dei redditi conseguiti, ed al contempo attribuirle il potere di retrodatare l'operazione, e quindi di cancellare tale autonomia.
Nessuna preclusione, al contrario, sembra sussistere – almeno dal punto di vista civilistico - a una trasformazione con spostamento in avanti del momento in cui si perfezionano gli effetti della stessa. La funzione antielusiva risulta, infatti, soddisfatta in quanto non si incide sulle modalità di tassazione di redditi già conseguiti ma di redditi ancora da conseguire. In tal senso si è espresso il notariato del Triveneto con la massima K.A.10 secondo il quale il differimento non può comunque essere superiore a 60 giorni. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, tale orientamento non ha mai trovato espressa conferma.
Per quanto riguarda i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'articolo 5-bis del Dpr 322/1998 dispone che in caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, deliberata nel corso del periodo d'imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
Ad esempio, in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali avvenuta il 10 marzo 2010, i termini per la presentazione della dichiarazione della società di persone sono scaduti il 31 dicembre scorso. In caso, invece, di operazione effettuata il 10 settembre dell'anno passato, i termini per la presentazione della dichiarazione della società di persone scadono il 30 giugno 2011. Termini di presentazione della dichiarazione che, peraltro, assumono rilievo sostanziale agli effetti della tempistica dei versamenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL TEMPO UTILE 9 mesi
Il periodo ante trasformazione

TAG: Irpeg

Shopping24

Dai nostri archivi