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Questo articolo è stato pubblicato il 21 giugno 2011 alle ore 08:46.
L'ultima modifica è del 21 giugno 2011 alle ore 08:47.

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La circolare del ministero del Lavoro illustra le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione introdotti dal decreto legislativo 67/2011 che ha disciplinato il beneficio del pensionamento anticipato per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti. Due le comunicazioni obbligatorie dirette, in via telematica, alla Direzione del lavoro e all'Ente previdenziale competenti per territorio.
Una va effettuata entro 30 giorni dall'inizio di lavorazioni svolte in processi produttivi in serie caratterizzati da una "linea catena". Il ministero chiarisce che i datori obbligati sono solo quelli la cui attività lavorativa soddisfa tutti i requisiti individuati dal legislatore, e precisamente: a) applicano le voci di tariffa per l'assicurazione Inail per: dolci, bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione di resine e materie plastiche; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e rimagliare; costruzione di autoveicoli e rimorchi; apparecchi termici; elettrodomestici; strumenti e apparecchi; confezione di abbigliamento; confezione di calzature; b) organizzano il lavoro a cottimo con i criteri dell'articolo 2100 del Codice civile; c) utilizzano un processo produttivo in serie. Il termine per effettuare la comunicazione, in sede di prima applicazione fissato al 25 giugno, va inteso come ordinatorio, per cui non è sanzionabile chi adempie entro il 31 luglio. La comunicazione va effettuata, anche tramite consulenti del lavoro o associazioni, con il modello "LAV-US" (disponibile dal 21 giugno), che in forma semplificata prevede l'inserimento dei soli dati identificativi dell'impresa e delle unità produttive dove sono svolte le lavorazioni, specificando il numero indicativo dei lavoratori impegnati in tali attività, compresi i lavoratori utilizzati in somministrazione.

L'altra comunicazione attiene al lavoro notturno, continuativo o in regolari turni periodici, dei lavoratori che: a) svolgono lavoro a turni con almeno sei ore in periodo notturno per non meno di 64 giorni all'anno per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009 (non meno di 78 giorni se i requisiti maturano fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009); b) lavorano per almeno tre ore fra la mezzanotte e le cinque del mattino nell'intero anno. Va effettuata, con periodicità annuale, anche tramite consulenti o associazioni, con il modello "LAV-NOT" (disponibile dal 20 luglio) da inviare, in prima applicazione, entro il 30 settembre, e in seguito entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, inserendo i dati identificativi dell'azienda e delle unità produttive dove si è svolto il lavoro notturno, con specificazione del numero dei lavoratori, compresi i somministrati.
Le sanzioni, per ciascun inadempimento, vanno da 500 a 1500 euro, sono diffidabili, ammesse al pagamento in misura ridotta e calcolate in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati. La circolare chiarisce che sono punibili solo le comunicazioni omesse e quelle contenenti dati errati o non corrispondenti al vero. In nessuna sanzione incorre, invece, chi effettua la comunicazione in ritardo e chi erra nell'indicare il numero dei lavoratori addetti.

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