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Questo articolo è stato pubblicato il 13 luglio 2011 alle ore 19:40.

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L'attività sportiva agonistica non può mai essere disgiunta dai relativi controlli medici. Una regola nota a tutti sulla carta, ma spesso disattesa nella pratica. Ora la Cassazione chiarisce che la semplice organizzazione di tornei, in quanto basati sulla competizione tra i partecipanti, rientra fra le attività agonistiche. E, dunque, gli organizzatori rispondono penalmente e civilmente dei danni alla salute dei partecipanti in caso di omessi controlli. Con questa motivazione, i giudici di Piazza Cavour, sentenza 15394/2011 (si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto), ha condannato l'Acsi (Associazione centri sportivi italiani) a risarcire la moglie di un calciatore dilettante di trenta anni, morto negli spogliatoi per infarto dopo aver accusato un malore durante un girone di un torneo di calcio.

In sede civile la direzione dell'associazione riteneva di non dover pagare
Il responsabile locale dell'Acsi e il presidente della squadra erano già stati condannati in sede penale per omicidio colposo per aver ammesso la partecipazione al torneo del calciatore senza la preventiva visita medica (con elettrocardiogramma sotto sforzo), che avrebbe rivelato la grave patologia di cui soffriva la vittima, così precludendogli la partecipazione al torneo e dunque il decesso. In sede civile, però, la direzione nazionale dell'associazione riteneva di non dover pagare in quanto la sede territoriale godeva di una propria autonomia e dunque le eventuali mancanze dovevano esserle direttamente imputate.

L'ambiguità dello statuto non può ricadere su terzi
Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui in assenza di un patrimonio di riferimento l'indipendenza amministrativa e finanziaria deve essere interpretata restrittivamente. Del resto, proseguono i giudici, l'ambiguità dello statuto non può ricadere sui terzi, il cui legittimo affidamento va tutelato. Dunque la responsabilità dell'Acsi risiede nel non aver predisposto un regolamento del torneo che prevedeva l'obbligo della visita medica e comunque nel non aver sottoposto ai relativi controlli la vittima, senza neppure aver chiesto la produzione di una adeguata certificazione medica.

Per i giudici la tutela passa anche dalla prevenzione
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, «gli enti sportivi sono tenuti e a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica». E con riguardo al carattere agonistico specificano che «non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del "prevalere" di una squadra sull'altra».

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