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Questo articolo è stato pubblicato il 28 luglio 2011 alle ore 13:38.
1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».
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