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Questo articolo è stato pubblicato il 30 luglio 2011 alle ore 08:15.
Il credito Irap del 2009 si può recuperare subito, senza presentare il modello Irap 2011. I contribuenti estranei a questa imposta per l'anno 2010, se hanno crediti nel modello Irap 2010, possono indicare le eccedenze del tributo regionale, se non chieste a rimborso, nel modello Unico 2011. È il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 79/E diffusa ieri.
Nel comunicato, l'Agenzia precisa che anche se la dichiarazione Irap «va da sé», non confluendo in Unico, il credito Irap chiesto in compensazione può essere indicato nel quadro RX, sezione II, del modello unificato. Ad esempio, nel modello unico 2011 persone fisiche, al rigo RX23 «Altre imposte», si possono indicare le eccedenze di imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente, per le quali nel periodo d'imposta successivo non è più presente la dichiarazione o il quadro. Nella sezione II del quadro RX, pertanto, può essere indicata anche l'eccedenza richiesta in compensazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale Irap da parte di contribuenti per i quali non sussiste più l'obbligo.
La modalità illustrata dall'agenzia delle Entrate può essere utilizzata dai professionisti o imprenditori che, essendo senza autonoma organizzazione, sono estranei all'Irap, ma hanno crediti indicati nel modello presentato lo scorso anno. Infatti, a seguito delle diverse sentenze della Corte di Cassazione, che ha escluso dal tributo i singoli professionisti o gli esercenti impresa perché considerati senza autonoma organizzazione, sono in continuo aumento i contribuenti che si ritengono esclusi dal tributo regionale.
Di norma, il requisito della «autonoma organizzazione» ricorre quando il contribuente è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione.
Se utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui si ha un'attività soggetta a Irap, con capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante fino a quasi prescindere dal l'opera del professionista o dell'imprenditore. Al contrario, l'Irap non è dovuta quando l'apporto del professionista rappresenta l'unica attività produttiva, e i pochi beni strumentali sono i soli strumenti attraverso i quali si produce il reddito, fermo restando che l'attività esercitata non può in alcun modo prescindere dall'opera del professionista o dell'imprenditore.
Nella risoluzione 79/E è chiarito pure che l'impossibilità di presentare la dichiarazione Irap in forma unificata non rileva per l'esposizione nel modello Unico dell'eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione Irap. Di conseguenza, prosegue l'agenzia delle Entrate, l'eccedenza del l'Irap richiesta in compensazione nel periodo d'imposta precedente da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione può essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello Unico, con l'indicazione del codice tributo 3800.
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