Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 01 agosto 2011 alle ore 06:43.

My24

di Angela Monti La sentenza 154/1/2011 della Ctp Milano ha riaperto la discussione sull'inquadrabilità tra le fattispecie «elusive» o «abusive» delle operazioni finanziarie di arbitraggio tra costi deducibili e dividendi esenti. I giudici hanno concluso per la legittimità delle stesse in presenza di contratti caratterizzati da flussi finanziari «effettivi» e da «corrette rilevazioni contabili» (si veda anche Il Sole 24 Ore del 22 luglio scorso).
La sentenza merita considerazione anche a prescindere dalla specifica operazione presa in esame (contratti di stock lending). Non è infrequente, infatti, che l'agenzia delle Entrate, anche nelle fattispecie ipoteticamente riconducibili a un'ipotesi antielusiva espressa (l'articolo 37-bis,comma 2, lettera f), del Dpr 600/73 o l'articolo 109, comma 8, del Tuir), contesti la nullità del contratto per carenza di causa, articolando la motivazione di tale nullità con un più o meno esplicito richiamo alla giurisprudenza della Cassazione in tema di «abuso del diritto».
Per la prima volta (a quanto risulta), la Ctp Milano ha affermato quanto la dottrina ha da sempre sostenuto, ossia che non si può «immaginare in materia di norme speciali, quale è appunto l'articolo 37-bis del Dpr 600/73, interpretazioni estensive o analogiche».
La stessa circostanza dell'effettiva percezione di un provento ante effetto fiscale sarebbe per la Commissione la miglior prova dell'effettività dei rapporti contrattuali.
La decisione concretizza il disagio già manifestato dalla giurisprudenza di merito quanto all'applicazione degli evanescenti criteri fissati dalla Cassazione in tema di «convenienza economica» e di sussistenza di «interessi fiscali» non necessariamente esclusivi ma anche solo «concorrenti» con gli interessi economici del contribuente elaborati nelle sentenze in tema di abuso del diritto.
Analogamente, in attesa che il legislatore intervenga, la giurisprudenza di merito ha affermato l'estensione a queste ultime del principio della iscrivibilità in via di riscossione provvisoria di imposte, sanzioni e interessi solo dopo la sentenza di primo grado favorevole all'amministrazione in virtù di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 37-bis (Ctp Genova, sentenza n. 2/1/1).
Queste decisioni evidenziano come le Commissioni di merito non siano tutte "appiattite" su un'applicazione superficiale dei principi desumibili dalle sentenze di Cassazione ma siano invece positivamente coinvolte in un progressivo indebolimento della fattispecie dell'abuso di diritto, così graniticamente affermata dalle pronunce delle Sezioni unite del dicembre 2008.
Del resto, già la stessa Cassazione ha iniziato un percorso di ripensamento dell'originaria impostazione rilevando non solo la necessità di un'estrema "cautela" nell'utilizzo da parte dell'amministrazione finanziaria della nozione di abuso ma anche operando un distinguo tra «operazioni finanziarie» e «ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono nell'ambito di grandi gruppi d'imprese» (sentenza n. 1372/ 2011).
La stessa Cassazione, con la sentenza n. 10383/2011, ha altresì ritenuto che l'utilizzo di benefici fiscali (nel caso specifico si trattava di un insediamento produttivo in zone svantaggiate) non può mai integrare abuso di diritto in quanto l'agevolazione costituisce una contropartita incentivante e non una finalità contra ius.
I giudici della Ctp di Milano sono andati oltre, affermando che il vaglio di effettività dei rapporti contrattuali deve essere operato anche con riferimento ai contratti di investimento della tesoreria aziendale che abbiano – con valutazione ex ante, ossia al momento della sottoscrizione – una convenienza economica per le parti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'anticipazione
Sul Sole 24 ore del 22 luglio la notizia sulla sentenza 154/1/2011 della Ctp di Milano, che ha segnato un punto a favore dei contribuenti sulla legittimità dello stock lending

Shopping24

Dai nostri archivi