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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2011 alle ore 18:44.
L'ultima modifica è del 03 agosto 2011 alle ore 08:12.

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Il Consiglio dei ministri interviene sul tema delle tabelle per i danni biologici, argomento molto sensibile per le compagnie assicurative nel ramo della Rc Auto. L'Esecutivo, su proposta del ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha approvato un provvedimento che, si legge nella nota di Palazzo Chigi, prevede «una nuova tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica», che «costituisce il superamento delle singole tabelle elaborate dai Tribunali, attualmente a base delle valutazioni, e uniforma» i «coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità».

Il provvedimento del Governo sulla tabella dei danni biologici «è una buona notizia: sono 5 anni che la sollecitavamo», ha commentato il direttore Auto dell'Ania, Vittorio Verdone.Sul Sole 24 Ore di giovedì in edicola gli approfondimenti: il valore del danno può arrivare anche a un dimezzamento.

Stop alle disparità di trattamento nella valutazione del danno biologico da incidente stradale anche in caso di lesioni di grave entità. I tribunali dovranno, infatti, uniformare i criteri di liquidazione sin qui adottati ai nuovi parametri fissati dal Governo e validi per tutto il territorio nazionale sulla falsariga di quanto già stabilito per i danni più lieve entità.

Tabelle e coefficienti che dovranno fare giustizia di un sistema eterogeneo e suscettibile di creare disuguaglianze tra categorie di vittime identiche ma residenti in regioni diverse, sono contenuti in uno schema di decreto attuativo del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005) oggi all'esame preliminare del Consiglio dei ministri.

Il provvedimento che dopo il via libera dell'Esecutivo sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato definisce, infatti, una tabella nazionale unica per le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità. I principi di monetizzazione del danno, resi uniformi dal decreto interministeriale del 3 luglio 2003 per le lesioni comprese tra 1 e 9 punti, saranno ora estesi, con gli opportuni adattamenti, anche a quelle di maggior gravità. E questo sulla base di coefficienti di variazione proporzionali all'entità della lesione, ma decrescenti in funzione dell'età della persona danneggiata.

Lo schema di decreto definisce, innanzitutto, i casi di 'confine' stabilendo che il danno biologico permanente in misura inferiore al 10% deve essere valutato in base ai parametri individuati nelle tabelle sulle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti. I quadri clinici più complessi dovranno, invece, essere decisi secondo i nuovi criteri che racchiudono un'ampia ed elastica casistica vista la necessità di personalizzare le varie tipologie di lesione.
In tale ambito rientrano le ipotesi in cui la valutazione varia da soggetto a soggetto, come i disturbi post-traumatici da stress o il pregiudizio estetico complessivo che sarà considerato «moderato» se caratterizzato da cicatrici evidenti comprese tra il sopracciglio o il labbro inferiore, «grave» qualora comporti la perdita di gran parte del naso e «gravissimo» in caso di deformazione tanto severa da «compromettere l'accettazione sociale» della persona.

L'accertamento dovrà essere eseguito da professionisti esperti in campo medico-legale tenendo conto del fatto che le tabelle, così come stabilito dalle sentenze della Consulta e della Cassazione, costituiscono un parametro orientativo: il risarcimento presuppone la valutazione di elementi soggettivi e oggettivi che, se dimostrati, possono comportare un ristoro aggiuntivo del danno.

In tabella sono così riportate le menomazioni dell'apparato psichico (15 punti di invalidità), ma anche i disturbi d'ansia generalizzati (da 26 a 30 punti) e le tetraplegie (100 punti con riconoscimento dell'invalidità totale) e i relativi coefficienti per la determinazione del danno economico che avrà come base di riferimento il valore previsto per il primo punto di invalidità all'età «zero» (674,78 euro rivalutato al 2005).

In coerenza con il metodo adottato per le invalidità «micropermanenti» si è stabilito che l'importo si riduce con il crescere dell'età a un tasso dello 0,5% annuo a partire dall'undicesimo anno di vita. Un soggetto di 35 anni con invalidità pari a 10 punti percepirà, quindi, circa 13.600 euro di risarcimento che diventeranno 560.000 in caso di invalidità totale, mentre un anziano di 95 anni ne otterrà, rispettivamente, circa 8.470 e 356.000.

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