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Questo articolo è stato pubblicato il 14 agosto 2011 alle ore 14:20.

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, che vieta l'effetto retroattivo delle disposizioni tributarie, si applica già nel 2011 il contributo di solidarietà introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della manovra di ferragosto, a valere sui redditi che superano i 90mila euro.

Il contributo interessa tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e si applica sul reddito complessivo determinato a norma dell'articolo 8 del Dpr 917/1986 (Tuir), ossia sulla somma dei redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, dedotte le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Il calcolo è effettuato, pertanto, prima della deduzione degli oneri che riducono il reddito complessivo a reddito imponibile. Non è irrilevante, a questo proposito, considerare che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, l'ammontare della rendita catastale di queste unità costituisce onere deducibile ex comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir. La rendita catastale della prima casa concorre, pertanto, al reddito complessivo da considerare per l'applicazione del contributo di solidarietà. Non concorreranno, invece, gli eventuali canoni di locazione percepiti, per i quali il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'aliquota del contributo di solidarietà è stabilita nel 5% sulla parte di reddito complessivo che eccede i 90mila euro e nel 10% sulla parte che eccede i 150mila. La misura ricalca, pertanto, quella già introdotta dall'articolo 9, comma 2 del Dl 78/2010 a carico dei dipendenti pubblici. Infatti, l'articolo 2, comma 1 della manovra di ferragosto prevede che nella determinazione del contributo di solidarietà si tenga conto delle disposizioni del richiamato articolo 9 che ha introdotto una riduzione del 5% sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici quando superano i 90mila euro lordi e del 10% per la parte eccedente 150mila euro. In questo caso è previsto che a seguito della riduzione il trattamento economico complessivo lordo non possa essere comunque inferiore a 90mila euro lordi annui. Nel calcolare il contributo di solidarietà si terrà altresì conto del contributo di perequazione trattenuto sulle pensioni di importo complessivamente superiore a 90mila euro (5%) o a 150mila euro (10%), come previsto dal comma 22bis dell'articolo 18 del Dl 98/2011. Sarà un decreto del ministero dell'Economia, da emanare entro il prossimo 30 settembre, a coordinare le disposizioni della manovra di Ferragosto con quelle dei decreti legge 78/2010 e 98/2011. Questi ultimi, infatti, presuppongono la piena operatività dell'ente erogatore in qualità di sostituto di imposta. Il contributo di solidarietà, invece, essendo riferito al reddito complessivamente posseduto dal contribuente, è fatto tipicamente dichiarativo, tant'è che a esso si applicano, ai fini dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Questo non esclude che all'operazione sia interessato il sostituto di imposta, ma non è detto che il suo intervento sia definitivo.

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TAG: Fisco

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