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Questo articolo è stato pubblicato il 15 agosto 2011 alle ore 06:40.

Il diritto al rimborso Iva sugli acquisti effettuati non deve essere necessariamente correlato alla successiva imponibilità del l'investimento. Pertanto, anche alle società cessate o non più operative spetta il rimborso ai fini Iva, purché all'atto dell'acquisto sussista comunque una stretta inerenza tra i beni strumentali acquistati e la finalità imprenditoriale propria del soggetto. Ad affermarlo la Ctr Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 93/10/11.
Inoltre, i giudici friulani hanno ritenuto legittimo il rimborso Iva ottenuto a fronte degli acconti versati sulla base di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, prima del 27 dicembre 2005 (data di emanazione della risoluzione 179/E). Un successivo e più restrittivo orientamento di prassi dell'amministrazione finanziaria non può, infatti, pregiudicare il diritto già acquisito dal contribuente che ha agito, in precedenza, in perfetta buona fede, anche laddove la stessa risoluzione dovesse rappresentare un'interpretazione esplicita fornita a sostegno di una prassi già in uso.
La vicenda riguarda una Srl (ormai cessata) che aveva impugnato davanti alla Ctp di Udine un atto di irrogazione sanzioni emesso a seguito di un rimborso Iva (ottenuto nel 2002 e ritenuto poi illegittimo) a fronte di acconti di imposta versati in base a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso della società.
L'ufficio, però, ha presentato appello in Ctr, lamentando innanzitutto la circostanza che i giudici di primo grado non avessero considerato per i soggetti cessati (come nel caso della ricorrente) o non operativi l'esclusione del rimborso Iva per mancanza del presupposto di svolgimento di attività produttive. Inoltre, come precisato nella risoluzione n. 179/E/2005, in caso di stipula di un contratto preliminare di vendita di un immobile, l'Iva assolta sull'acconto del corrispettivo non può essere chiesta a rimborso in quanto l'effetto traslativo non si è ancora verificato. L'articolo 30, comma 3, lettera c), del Dpr n. 633/1972 prevede, infatti, che solo in caso di acquisto o di importazione di beni ammortizzabili il contribuente possa chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'Iva, se di importo superiore a 2.582,28 euro. E alle stesse conclusioni giunge l'amministrazione nei casi in cui il contribuente abbia sostenuto spese per il miglioramento, trasformazione o ampliamento di beni di proprietà altrui, concessi in uso o in comodato.
Rigettando l'appello principale dell'ufficio e accogliendo quello incidentale della ricorrente, i giudici friulani – sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cassazione n. 23400/2010, n. 11765/ 2008, n. 8583/2006) – hanno chiarito che, ai fini della detraibilità dell'Iva sugli acquisti di beni, occorre accertare che l'effettiva inerenza all'attività esercitata, cioè compiuti in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza che sia richiesto uno svolgimento concreto della relativa attività. Pertanto, ricorrendo tale condizione, la detrazione Iva spetta anche qualora non siano effettuate operazioni attive, come nel caso di soggetti cessati o non più operativi.
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