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Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2011 alle ore 17:03.

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Non esiste più il problema di "cosa sia" la cubatura sotto il profilo giuridico e, di conseguenza, neppure sotto il profilo della contrattazione che abbia a oggetto il trasferimento della volumetria da un fondo a un altro fondo: il Dl Sviluppo mette infatti la parola fine alla pluridecennale discussione sul tema della qualificazione giuridica della cubatura, e quindi dell'impostazione dei contratti che vengono redatti per permettere di sfruttare altrove la capacità edificatoria di cui un dato fondo sarebbe "dotato" per effetto sia della sua estensione superficiaria che delle previsioni della pianificazione urbanistica comunale.

Potendosi ora trascrivere nei registri immobiliari i contratti che hanno a oggetto il volume edificatorio, si riconosce che la cubatura è un «bene» (evidentemente da collocare nella categoria dei beni immateriali, gli intangible assets, come il marchio, il know-how, la griffe, il software eccetera) e che, come tale, ai sensi dell'articolo 810 del Codice civile, essa può «formare oggetto di diritti».

Inoltre, in conseguenza del fatto che la volumetria può essere oggetto di un contratto e che, con ciò, essa diventa un vero e proprio «bene» (di natura probabilmente «immobiliare», anche se intangibile), non sembra lontano il giorno in cui la volumetria possa essere concessa in ipoteca, a garanzia del finanziamento che il suo proprietario (sia esso un costruttore oppure un "immagazzinatore" di cubatura) richieda a una banca. Insomma, scenari fino a ieri impercorribili e che oggi appaiono veramente a portata di mano, a servizio di un'urbanistica più ordinata, equa e trasparente.

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