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Questo articolo è stato pubblicato il 05 settembre 2011 alle ore 06:43.

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Per beneficiare delle agevolazioni tributarie riservate alle società sportive dilettantistiche non è sufficiente la mera appartenenza alla categoria né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica. Questa è la conclusione della commissione tributaria provinciale di Pisa con la sentenza n. 8/1/0211 che ha rigettato il ricorso proposto da un'associazione ippica contro l'avviso di accertamento notificato dall'agenzia delle Entrate.
L'ufficio nel corso di un controllo a carico di un'associazione sportiva dilettantistica ippica rilevava la mancanza di una vita associativa e che, dalla sua costituzione, la stessa non aveva svolto alcuna assemblea. Inoltre l'ammissione dei soci avveniva con decisioni discrezionali dei soci fondatori e l'attività sociale (escluse quelle strettamente ippiche) veniva pubblicizzata con la presentazione di listini prezzi (cene, rinfreschi) senza alcun riferimento al mero rimborso del costo. Infine l'organizzazione dei campi estivi era rivolta a soci e non (salvo il tesseramento alla federazione al momento della fruizione) e la pensione dei cavalli era effettuata sia per i soci che per soggetti che non rivestivano tale qualifica, dietro pagamento di un corrispettivo.
Sulla base dei tali elementi l'agenzia delle Entrate ha ritenuto di natura commerciale l'attività esercitata dall'associazione e, conseguentemente, non spettanti le agevolazioni di legge notificando alla stessa un avviso di accertamento per Iva e Irap. Mentre i soci fondatori (che di fatto gestivano l'attività) sono stati raggiunti da un accertamento ai fini Irpef per la quota di reddito d'impresa a loro attribuito per trasparenza.
Sia l'associazione che i soci fondatori hanno presentato ricorso contro gli specifici atti impositivi. Ma i giudici tributari li hanno rigettati alla luce del fatto che la documentazione contabile è stata tenuta in modo caotico e non è stato prodotta una valida prova dalla quale si possa evincere che è stata svolta un'effettiva vita associativa.
Anche sulla scorta della precedente giurisprudenza la Ctp ricorda inoltre come in caso di disconoscimento da parte del l'ufficio delle agevolazioni di legge previste per le associazioni sportive dilettantistiche spetta al contribuente provare la sussistenza dei requisiti (Cassazione n. 11456/2010).
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In sintesi
01|IL CASO
Il fisco ha contestato le agevolazioni a cui aveva avuto accesso un'associazione sportiva dilettantistica ippica
02|LA DECISIONE
La Ctp ha rigettato il ricorso dell'associazione alla luce del fatto che la documentazione contabile è stata tenuta in modo caotico e non è stato prodotta una valida prova dalla quale si possa evincere che è stata svolta un'effettiva vita associativa

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