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Questo articolo è stato pubblicato il 07 settembre 2011 alle ore 20:53.
Si riduce del 10% l'esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente - con eccezione delle cooperative agricole - della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili, prevista dall'articolo 12 della legge 904/1977.
Per effetto della modifica la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ongi caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passerebbe:
- dal 30 al 40% per le altre cooperative e loro consorzi;
- dal 55 al 65% per le società cooperative di consumo e loro consorzi.
Vengono modificate le disposizioni per ridurre del 10% l'attuale totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell'ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse, a mutualità non prevalente, che diventerà quindi una esclusione al 90 per cento.
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