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Questo articolo è stato pubblicato il 08 settembre 2011 alle ore 08:08.

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I contribuenti che il prossimo anno non potranno più applicare il regime dei minimi (sono circa 500mila), a seguito dei nuovi requisiti introdotti dal Dl 98/2011, entreranno in un regime Iva residuale e potranno detrarre parte dell'imposta che hanno pagato per acquistare i beni strumentali e le giacenze di magazzino alla fine del 2011 (si veda l'articolo in basso).

Regime residuale
Non potranno più beneficiare del regime dei minimi dal 1° gennaio 2012, i contribuenti che pur rispettando le condizioni "originarie" per applicarlo, e cioè ricavi/compensi fino a 30.000 euro, nessuna esportazione o spese per dipendenti, beni strumentali fino a 15mila euro, non regime speciale o trasparenza, ecc., non hanno intrapreso «un'attività d'impresa, arte o professione» dal 1° gennaio 2008 ovvero non rispettano i requisiti aggiunti al regime senza Iva dall'articolo 27, comma 1, Dl 98/2011 (non esercizio di attività di impresa o professionale nel triennio precedente, non mera prosecuzione di altra attività già svolta come dipendente o autonomo, eccetera).

Nel nuovo regime, introdotto dall'articolo 27, comma 3, Dl 98/2011, entreranno anche quelle persone fisiche che apriranno la partita Iva nel 2012, ma che, pur rispettando le condizioni "originarie" dei minimi, non sono in regola con quelle introdotte dalla manovra estiva 2011.

Residuale e minori
Il nuovo regime residuale si differenzia da quello delle imprese minori (contabilità semplificata) o da quello della contabilità ordinaria per il fatto che chi lo addotta:
- esonerato «dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva»;
rè esonerato «dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva», quindi, deve versare l'eventuale imposta a saldo solo in sede di liquidazione annuale, cioè entro il 16 marzo di ogni anno;
- esentato dal pagamento dell'Irap, indipendentemente dal fatto che sia o meno organizzato autonomamente, anche se va ricordato che secondo le Entrate non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione quando il professionista possa considerarsi "contribuente minimo", a prescindere dalla «circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale» (circolare 45/E/2008, paragrafo 5.4.2).

Entrate dovranno estendere questa esenzione Irap, per mancata organizzazione, anche alle imprese potenzialmente minime. Fino ad allora, quindi, solo per i professionisti, a parità di compensi annui (sotto i 30mila euro) e di reddito, non vi sono differenze tra il livello di tassazione di un contribuente in contabilità semplificata od ordinaria e un soggetto in regime residuale.

Entrata e uscita dal residuale
Il regime residuale è naturale, in quanto se sono rispettati i requisiti richiesti vi si accede senza dover effettuare alcuna opzione. Un soggetto che vi rientra naturalmente, invece, può decidere di «optare per l'applicazione del regime contabile ordinario» Iva, applicando il regime dei contribuenti minori (contabilità semplificata).

Questa opzione è «valida per almeno un triennio» e viene «comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata». Dopo il «periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».

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