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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2011 alle ore 07:54.

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Tutele essenziali nel passaggio verso il lavoroTutele essenziali nel passaggio verso il lavoro

Il rilancio dell'apprendistato, nella versione semplificata del Testo unico, imponeva un intervento restrittivo sui tirocini.

Era questo l'impegno formalizzato da Governo, Regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010, dove i percorsi formativi per i giovani venivano riqualificati nell'ottica della occupabilità e qualità del lavoro. Un impegno ribadito con l'intesa dello scorso 11 luglio. Nel condividere gli esiti del confronto tra Governo e Regioni, i sindacati confermavano il consenso alla riforma dell'apprendistato condizionandolo, tuttavia, a una azione su scala nazionale di contrasto verso l'uso distorto dei tirocini.

In realtà, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la competenza in materia è delle Regioni che tuttavia, salvo poche eccezioni, non hanno fin qui provveduto a una disciplina organica degli stage. Ne è scaturito un quadro normativo multiforme, quanto lacunoso e frammentato, complessivamente inadeguato rispetto all'obiettivo di prevenire abusi e degenerazioni. In assenza di leggi regionali resta peraltro operativo l'articolo 18 della legge 196/1997, espressione tuttavia di un modello giuridico-istituzionale di organizzazione del mercato del lavoro largamente superato.

L'articolo 11 del Dl 138/2011 contempla ora una disciplina alquanto sommaria dei tirocini, tale da non invadere la competenza delle Regioni. Ricordare, come fa la circolare del ministero del Lavoro, le finalità dell'intervento aiuta a sciogliere i principali nodi interpretativi.

A partire dal campo di applicazione del decreto che riguarda esclusivamente i «tirocini formativi e di orientamento», quelli cioè legati ai percorsi di transizione dalla scuola o dall'Università al lavoro. Con esclusione pertanto, come da espressa previsione legislativa, non solo dei «tirocini curriculari», ma anche dei «tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro» promossi a favore di disoccupati e inoccupati.

Obiettivo del decreto è definire alcuni livelli essenziali di tutela dei giovani nella transizione dal sistema educativo/formativo al mercato del lavoro. Ciò in coerenza con l'attuale campo di applicazione dell'articolo 18 della legge 196/1997 che, al comma 1, individua espressamente come tirocini formativi e di orientamento unicamente quelli che danno luogo a «momenti di alternanza tra studio e lavoro» ovvero a iniziative volte ad «agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro».

È lo stesso decreto a precisare che, per i profili sostanziali e procedurali della fattispecie, la normativa di livello statuale - e segnatamente il regolamento di attuazione della legge 196/1997 - trova applicazione solo in assenza di una specifica normativa regionale e, dunque, con carattere cedevole. A conferma dell'intento del decreto di voler limitare il proprio intervento all'area (esterna alla fattispecie) del corretto utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento.

Stante la precisa e limitata finalità della misura, il Dl 138/2011 non si occupa della parte sostanziale e procedimentale delle diverse tipologie di tirocinio.

Considerate le persistenti criticità nell'utilizzazione dei tirocini formativi e di orientamento - e per certi versi anche dei tirocini con mera finalità di reinserimento nel mercato del lavoro - nulla esclude che Governo, Regioni e parti sociali pervengano nei prossimi mesi alla definizione di linee guida di dettaglio, valide per l'intero territorio nazionale, anche per questi ulteriori profili.

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