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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2011 alle ore 18:52.

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Istanze di rimborso Iva ad alto rischio (Imagoeconomica)Istanze di rimborso Iva ad alto rischio (Imagoeconomica)

Istanze di rimborso Iva ad alto rischio. Non è sufficiente, infatti, anche nel caso di chiusura della attività, la semplice indicazione all'interno della dichiarazione annuale del credito Iva spettante per ottenerne il rimborso. La domanda, infatti, per essere ritenuta valida deve essere presentata esclusivamente mediante l'apposito modello "Vr". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18920/2011 (si legga il testo integrale in Ultim'ora sul sito di Guida Normativa), con la quale - ribaltando la sentenza della commissione tributaria regionale Piemonte che aveva dato ragione al contribuente - ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

In primo e secondo grado contribuente aveva vinto
Il caso è quello di una credito Iva di oltre 16.500 euro che residuava al termine dell'esercizio di una attività di impresa. In primis, l'istanza venne respinta dall'amministrazione perché tardiva, successivamente però la commissione provinciale di Verbania la accolse ritenendola correttamente proposta, in quanto il termine di prescrizione applicare era quello ordinario di 10 anni e non quello più breve di decadenza biennale, previsto dal Fisco nei casi di mancato utilizzo del modello ministeriale. Una linea confermata anche in Appello, dove, la Ctr stabilì che «il diritto al rimborso di una eccedenza di imposta non fosse subordinato alla utilizzazione di un particolare modello ministeriale», essendo «surrogabile a mezzo di altra istanza diversamente redatta». Addirittura per i giudici tributari era «fuori luogo» pretendere una seconda manifestazione di volontà imponendo la presentazione del modello Vr.

Per la Cassazione non si prescinde dal modello Vr
Di tutt'altra avviso i giudici di Piazza Cavour secondo i quali soltanto una domanda di rimborso "conforme al modello legale" , previsto dal Dm 29 dicembre 2000, permette una valida formulazione della domanda. In caso contrario, invece, scatta l'applicazione della norma generale di chiusura, a garanzia dell'amministrazione finanziaria, che impone il termine di decadenza di due anni. Dunque, essendo l'attività cessata nel 1999 ed essendo stato richiesto il ricorso con istanza in forma libera soltanto il 5 giugno 2003, la domanda deve considerarsi presentata fuori termini.

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