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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2011 alle ore 06:42.

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Slitta al 31 dicembre di quest'anno il termine per effettuare la comunicazione dello "spesometro" per le operazioni da 25mila euro in su. Il nuovo termine proroga, quindi, quello originario del 31 ottobre. Inoltre, sono stati modificati alcuni dati previsti nella comunicazione. È quanto prevede il provvedimento del direttore delle Entrate del 16 settembre 2011, pubblicato ieri sul sito dell'Agenzia.
Il provvedimento dispone due modifiche a quello (originario) del 22 dicembre 2010: il differimento al 31 dicembre 2011 del termine per la comunicazione delle operazioni non inferiori a 25mila euro e l'integrale sostituzione delle specifiche tecniche che risultavano allegate al provvedimento del dicembre dello scorso anno.
Va rilevato che rimane fermo (per ora), invece, il termine del 30 aprile, che varrà per le comunicazioni da effettuarsi nel 2012 e negli anni successivi.
La proroga per la comunicazione è spiegabile anche per le numerose perplessità che vi sono sui dati da inserire nella stessa comunicazione. Per questo sono state modificate integralmente le specifiche tecniche, allegate al provvedimento. Ad esempio, rispetto ai dati richiesti originariamente, è stato inserito il "campo" relativo alle modalità di pagamento, dove bisogna indicare se si tratta di importo frazionato, non frazionato o corrispettivo periodico, così come è stato previsto il "campo" relativo all'importo che risulta dovuto per l'operazione. Per le operazioni con soggetti dotati di partita Iva è stato inserito, inoltre, il "campo" relativo al numero della fattura. È stato anche inserito il tracciato di dettaglio per le note di variazione.
Gran parte di queste nuove indicazioni derivano, comunque, dal fatto che la norma richiede che, per i contratti di appalto, di fornitura, somministrazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché quelli "collegati", l'operazione è da comunicare anche quando gli importi fatturati sono inferiori alle soglie stabilite (25mila euro per l'anno 2010, per le operazioni per le quali ricorre l'obbligo di fattura; 3mila e 3.600 euro per il 2011). In sostanza, come è stato anche affermato nella circolare 24/E/2011, nel caso di cessioni di beni per complessivi 50mila euro, che però sono stati fatturati come acconto nell'anno solamente per 2.500 euro occorre comunque effettuare la comunicazione, anche se si tratta di "operazione sotto soglia". Ora bisognerà indicare anche l'importo dovuto (nell'esempio, 50mila euro) e le modalità di pagamento.
Analogo principio vale per le prestazioni di servizi, per le quali probabilmente vi sono le maggiori difficoltà di reperimento dei dati da parte degli intermediari abilitati che poi dovranno provvedere alla trasmissione della comunicazione. Si consideri il caso delle prestazioni di tenuta della contabilità. Se viene pattuito un corrispettivo mensile di 400 euro e nell'anno viene fatturato un acconto di 1.000 euro, l'obbligo della comunicazione, dal 2012 per le operazioni del 2011, ricorre comunque anche se quanto è stato fatturato risulta "sotto soglia".
La proroga potrebbe essere un'utile occasione per una rimeditazione e una semplificazione complessiva dell'adempimento, il quale, in questo momento, fa rimpiangere i vecchi elenchi clienti e fornitori. Il comunicato stampa "a corredo" del provvedimento del direttore dell'Agenzia puntualizza, comunque, che il differimento del termine al 31 dicembre 2011 non influisce sulla tempistica secondo cui le informazioni trasmesse saranno utilizzate per l'attività di controllo.
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Le indicazioni
Le finalità
La nuova comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (detta spesometro) è strettamente legata – anche se era nata soprattutto per contrastare le frodi Iva – al nuovo accertamento sintetico (articolo 38 del Dpr 600/1973, modificato dalla manovra economica 2010), in base al quale le spese effettuate dal contribuente vengono considerate come reddito complessivo presunto dell'anno
Lo spesometro
Nello spesometro vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva. È stato stabilito "a regime" il limite di 3.000 euro, elevato a 3.600 (al lordo dell'Iva) per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura. Per il periodo d'imposta 2010, l'importo minimo per le operazioni da comunicare all'amministrazione finanziaria risulta invece di 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione
Operazioni frazionate
I limiti (di 3.000, 3.600 e 25.000 euro) vanno considerati anche quando risultano stipulati più contratti tra loro collegati (si veda la definizione data dall'agenzia delle Entrate, nella circolare 24/E/2011) e quando vi sono contratti di appalto, fornitura e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici

L'anticipazione
Sul Sole 24 Ore del 10 settembre le anticipazioni sull'ipotesi di un rinvio del termine per le comunicazioni relative alle operazioni da segnalare all'amministrazione finanziaria oltre alla possibilità di introduzione di semplificazioni per lo spesometro

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