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Questo articolo è stato pubblicato il 23 settembre 2011 alle ore 08:37.

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Semplificata per gli intermediari finanziari la procedura di identificazione dell'ordinante nel trasferimento di fondi in ambito nazionale quando questo è inferiore a mille euro. Il consiglio dei ministri di ieri ha adottato uno schema di decreto legislativo che traspone nell'ordinamento nazionale una facoltà già prevista dall'articolo 3, comma 6 del Regolamento comunitario 1781/2006 che esclude l'obbligo di identificazione dell'ordinante quando in presenza di un trasferimento in ambito nazionale che regola la fornitura di beni e servizi congiuntamente sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'intermediario che effettua il trasferimento dei fondi è un soggetto obbligato a rispettare gli obblighi di adeguata verifica, identificazione e registrazione previsti dal testo unico antiriciclaggio (Dlgs 231/2007);

- l'intermediario del beneficiario del trasferimento è in grado, mediante un numero unico di identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario al trasferimento dei fondi effettuato dall'ordinante a seguito dell'accordo concluso per la fornitura di beni e servizi;

- l'importo della transazione non supera i mille euro

L'adozione della facoltà costituisce il risultato di un percorso di adeguamento alle regole comunitarie che gli intermediari finanziari hanno fatto dal 1° gennaio 2007 a oggi. In effetti, l'emanazione del regolamento 1781/2006 che prevedeva, nella logica di combattere pericolosi fenomeni di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro, strette regole di identificazione dell'ordinante dei trasferimenti di denaro nel mercato interno ha posto a carico degli intermediari degli oneri che in alcuni casi potevano apparire eccessivi.

L'attuale scelta dell'Italia di prevedere nel nostro ordinamento la specifica esclusione dall'obbligo di identificazione, deriva proprio dai presidi predisposti e dal basso livello di rischio che la tipologia di trasferimento di denaro comporta per il sistema finanziario. Per una definizione più attenta delle operazioni interessate, però, bisognerà attendere l'emanazione delle istruzioni da parte della Banca d'Italia.

Istruzioni che dovrebbero essere imminenti, considerato che le stesse sono state già pubblicate in consultazione alla fine del 2010. Nel documento pubblicato è già chiaro qual è la filosofia sottesa al regolamento e le fattispecie escluse sono solo quelle in cui l'obbligo di identificazione è sproporzionato rispetto al rischio dell'operazione posta in essere.

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