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Questo articolo è stato pubblicato il 25 settembre 2011 alle ore 08:12.

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Il contribuente persona fisica, dopo le manovre estive, è soggetto ad attività di selezione e di accertamento del fisco molto più penetranti e efficaci, nei confronti delle quali è necessario imparare a gestire le proprie risorse finanziarie in modo più coerente e lineare: questo per evitare il sorgere di controversie di difficile soluzione anche a seguito dell'attivazione di accertamenti automatici di massa.

Gli ultimi interventi normativi rafforzano notevolmente l'efficacia dello spesometro e del redditometro anche a seguito dell'ampliamento dei poteri attribuiti al fisco in materia di operazioni finanziarie. In particolare, le modifiche apportate al Dl 138/2011 dall'emendamento governativo, aprono all'agenzia delle Entrate la possibilità di arricchire l'analisi su cui selezionare le posizioni dei contribuenti a cui applicare in via prioritaria gli strumenti dell'accertamento sintetico e del redditometro (articolo 38, 4 comma e seguenti, del Dpr 600/73) con le informazioni che acquisirà dagli intermediari finanziari.

L'articolo 2, comma 36 undevicies del Dl 138/2011 consente, per la prima volta al fisco, di lanciare delle elaborazioni con l'ausilio dei dati in possesso degli intermediari finanziari per creare delle liste selettive basate sulle anomalie riscontrate sulla gestione delle singole posizioni finanziarie dei contribuenti. Ovviamente le anomalie riscontrate, non possono essere di per sé portatrici di verifiche fiscali, ma esse possono essere confortate dalle informazioni contenute nelle banche dati di cui il fisco dispone (anagrafe tributaria, banche dati comunali) ovvero dall'utilizzo di strumenti automatici di accertamento ovvero dalle nuove comunicazioni inviate dai fornitori di beni e servizi.

Inoltre, i dati acquisiti dagli intermediari finanziari non possono essere di per sé utilizzabili con le regole proprie delle indagini finanziarie, ma possono essere uno degli elementi che consente l'attivazione delle procedure di autorizzazione all'utilizzo fiscale dei dati bancari di cui all'articolo 32 del Dpr 600/1973 ovvero dell'articolo 51 del Dpr 633/1972. Tutto questo, collegandolo alla volontà espressa a più riprese dall'agenzia delle Entrate di volere nell'imminente futuro utilizzare in modo massiccio i meccanismi di accertamento presuntivo di tipo automatico, spinge a sottolineare l'urgenza per i contribuenti di rivedere le proprie abitudini di utilizzo di conti correnti, dei rapporti finanziari, in genere e delle operazioni spot effettuate fuori dal conto. L'esigenza diviene sempre più evidente se si pensa come il fisco, supportato anche da una giurisprudenza di legittimità favorevole, possa rettificare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti con l'ausilio delle presunzioni che considerano ricavi/compensi recuperabili i versamenti non inclusi tra quelli dichiarati e i prelevamenti per i quali il contribuente non è in grado di dimostrare il beneficiario.

La domanda che ci si pone quali sono le forme di difesa che il contribuente può attivare? A questa domanda occorre rispondere, con riferimento al passato e al futuro, e tenendo contemporaneamente in considerazione le liste selettive, le indagini e gli accertamenti finanziari, il redditometro e lo spesometro. Rispetto al passato le soluzioni risultano limitate e la tutela dipende dallo strumento di accertamento posto in essere dal fisco. Certamente in presenza di accertamenti realizzati con il redditometro e con il ricorso a indagini finanziarie, il contribuente dovrà dimostrare la coerenza della propria posizione fiscale sia individuando per i singoli movimenti finanziari contestati la correlazione con i redditi dichiarati ovvero l'origine del versamento o il beneficiario del prelevamento ovvero, in relazione all'acquisto di beni e servizi la fonte del finanziamento (si pensi a tutti quei casi in cui l'immobile è acquistato al figlio dal padre).

Verso il futuro le tutele che si possono mettere in atto in via preventiva possono sicuramente essere più efficaci. In effetti, in questa logica una misura da adottare è quella di rivedere la gestione dei rapporti finanziari e delle operazioni spot fuori conto, cercando di avere una netta distinzione tra sfera privata e sfera commerciale o professionale ovvero evitando la realizzazione di operazioni a rischio quale il cambio di assegni ovvero l'emissione di assegni senza beneficiario. In relazione, alle spese sostenute per acquistare beni e servizi è necessario utilizzare modalità di pagamento possibilmente tracciabili ovvero in caso di finanziamento da parte di terzi è necessario mantenere evidenza delle prove documentali che attestino la specifica operazione.

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