Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2011 alle ore 06:42.

My24

Le indagini finanziarie possono essere estese anche ai conti dei soci di una società sottoposta a controllo, se, sulla base di presunzioni semplici, tali conti appaiono riconducibili e quindi utilizzati dall'impresa per compiere operazioni in evasione di imposta. A confermare questo importante principio è l'ordinanza n. 19888 della Corte di Cassazione, depositata il 29 settembre 2011.

La pronuncia trae origine dalla rettifica operata dall'agenzia delle Entrate nei confronti di una srl, a fronte di indagini finanziarie svolte sui conti personali di alcuni soci e su un altro conto riconducibile ad uno di essi. In sintesi, si eccepiva l'assenza di elementi idonei a provare che le movimentazioni effettuate sui conti dei soci fossero riconducibili ad acquisti e vendite di beni in evasione di imposta da parte della società. Sia la commissione provinciale, sia la regionale, accoglievano le eccezioni dell'impresa.

Ricorreva per cassazione l'Agenzia, che lamentava che in base alla presunzione legale stabilita dalle disposizioni in tema di indagini finanziarie possono essere legittimamente utilizzati non solo i conti intestati direttamente al contribuente ma anche quelli intestati a terzi, privi del potere di amministrazione e rappresentanza (soci, congiunti dell'amministratore e terzi prestanome) che, secondo presunzioni semplici possono ritenersi inerenti alla stessa attività di impresa del contribuente. La Suprema Corte ha condiviso l'assunto dell'amministrazione confermando, peraltro, un orientamento già ripetutamente espresso in base al quale GdF e Agenzia possono procedere ad indagini su conti formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere, sulla base di indizi, connessi o inerenti all'attività del contribuente, tra i quali può assumere un ruolo decisivo la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti.

In realtà la questione più diffusa, sulla quale forse necessiterebbe un'ulteriore riflessione dei giudici di legittimità, attiene la fase antecedente all'utilizzabilità, nei confronti del contribuente verificato, degli esiti degli accertamenti bancari svolti su rapporti di terzi: cioè gli indizi che, in concreto, anche in via presuntiva, i verificatori hanno rilevato per poter svolgere indagini su conti altrui. In altre parole, gli uffici dovrebbero prima individuare gli elementi (e riportarli nell'autorizzazione) in base ai quali ritengono riconducibili i conti dei terzi al contribuente verificato, e non, al contrario, sottoporre a controllo tali conti e poi desumere la loro riconducibilità ad altri una volta che le informazioni sono state acquisite. Così si verifica che prima si eseguono indagini bancarie, quasi a tappeto, e a persone non sottoposte a controllo fiscale e, solo successivamente, si individuano gli indizi per ricondurre gli esiti del controllo al contribuente verificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping24

Dai nostri archivi