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Questo articolo è stato pubblicato il 04 ottobre 2011 alle ore 08:25.
La norma penale è frammentaria? Sulla sua applicazione si sono formati diversi orientamenti? È stata emanata una norma di interpretazione autentica proprio per risolvere il caos applicativo? Non importa. Il soggetto che svolge professionalmente una specifica attività non può invocare a scusante l'ignoranza della legge penale se prima non è in grado di dimostrare di essersi attivato per chiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari per informarsi in proprio, facendo ricorso anche a esperti giuridici. Lo stabilisce il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 35694 della Terza sezione penale depositata ieri.
Alla Cassazione era approdata la condanna ricevuta da un uomo a 250 euro di ammenda per aver occupato due specchi d'acqua demaniali senza la prevista concessione. Davanti ai giudici la difesa, tra i motivi di ricorso, aveva messo in evidenza la farraginosità della norma penale in materia. Una disciplina delle concessioni demaniali, cioè, caratterizzata dal passaggio di competenze nella gestione amministrativa del demanio marittimo dall'autorità centrale agli enti locali. L'uomo aveva ritenuto, nella ipotesi difensiva, che la concessione fosse stata automaticamente rinnovata per sei anni.
La sentenza ricorda che per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre «che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e conseguentemente della liceità del comportamento tenuto». Non è consentita pertanto un'inerzia assoluta del cittadino che è invece tenuto a informarsi. Obbligo rafforzato poi se l'interessato svolge una particolare attività professionale (nel caso esaminato titolare di un'attività imprenditoriale).
La Cassazione ha, però, ritenuto che, per potere invocare la confusione normativa, l'uomo doveva dimostrare di essersi attivato per ottenere un quadro interpretativo più certo. Prova che non era stata fornita. Anzi, neppure era stato pagato il canone relativo alla concessione dimostrando in questo modo che l'uomo non riteneva di avere beneficiato di un rinnovo della concessione che, se fosse stato effettivo, avrebbe anche comportato il pagamento del relativo importo.
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