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Questo articolo è stato pubblicato il 06 ottobre 2011 alle ore 08:39.

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Stop alla tecnologia. Si torna a carta e penna. Nell'era del Fisco telematico, per i ricorsi e gli appelli da presentare alle commissioni tributarie si realizza un ritorno al passato. Da sabato 17 settembre, infatti, si devono compilare i nuovi modelli per la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o nel registro generale degli appelli.

Il decreto 138/2011
La previsione è contenuta all'articolo 2-bis, comma 35 quater, lettera c del decreto legge 138/2011 (convertito con legge 148/2011), che ha introdotto l'obbligo, per il ricorrente, di depositare la nota con la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario, al momento della costituzione in giudizio.

Questa richiesta consente agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.

Questo intervento costituisce, dunque, l'ultima novità introdotta con la manovra di Ferragosto con la quale hanno dovuto fare i conti i contribuenti dopo la pausa estiva del contenzioso dal 1° agosto al 15 settembre.

Nel periodo 1°agosto-15 settembre, infatti, il decorso dei termini è sospeso anche per le giurisdizioni tributarie (articolo 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742). Hanno fruito, per esempio, della sospensione i termini per proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale.

Il contenzioso, del resto, quest'anno ha riaperto i battenti, con tante novità, a cominciare dal cosiddetto "accertamento esecutivo" che è emesso dagli uffici delle Entrate dal 1° ottobre, per i periodi d'imposta 2007 e successivi. Con l'accertamento esecutivo, "scompare" la cartella di pagamento. Il contribuente dovrà pagare le somme indicate nell'accertamento entro 60 giorni dalla notifica. In caso contrario, il carico tributario sarà trasmesso all'agente della riscossione, senza formazione di ruolo e cartella. Di conseguenza, saranno più celeri la riscossione coattiva e le eventuali procedure di esecuzione forzata. Per l'accertamento esecutivo è, in ogni caso, prevista una sospensione generalizzata di 180 giorni. In ogni caso l'accertamento esecutivo aprirà la strada a una serie di istanze e ricorsi che dovranno misurarsi proprio anche con le nuove regole in materia di nota di iscrizione a ruolo.

Fra le altre novità è stato introdotto l'obbligo di indicare negli atti introduttivi di un giudizio e negli atti di prima difesa, a pena di irricevibilità, le generalità complete e il codice fiscale di parti e difensori. Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e il proprio numero di fax, o se la parte omette di indicare il codice fiscale nell'a atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.

La compilazione
Nel grafico che è riportato a fianco è riprodotta la prima pagina della nota di iscrizione a ruolo che riporta le informazioni di base (per esempio la tipologia del ricorso, numero allegati, valore della controversia, contributo unificato).

Negli altri quadri (che sono messi a disposizione dei lettori sul sito internet del Sole 24 Ore all'indirizzo www.ilsole24ore.com) andranno riportati, per esempio, i dati anagrafici e la residenza del contribuente ricorrente oltre ai dati relativi al difensore; gli elementi che consentono di identificare le parti resistenti; le informazioni sul numero di atti impugnati, sull'ente impositore chiamato in causa, sulla tipologia dell'atto impugnato, la materia oggetto del ricorso oltre alle tipologia a di tributi sui quali si chiede l'intervento della commissione tributaria.

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TAG: Fisco

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