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Questo articolo è stato pubblicato il 11 ottobre 2011 alle ore 06:41.

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Tre tipologie di contratto di apprendistato, con tabelle di marcia diverse. A distanza di oltre due mesi dall'approvazione in consiglio dei ministri, il Testo Unico dell'apprendistato (decreto legislativo 167/2011) è arrivato al traguardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la 236 di ieri, 10 ottobre). Si tratta ora di attuare queste norme, evitando che finiscano nella stessa palude in cui si è arenata la precedente disciplina: la fase attuativa sarà diversa per ciascun tipo di contratto.
Per l'apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale e per quello di alta formazione e ricerca dovrà essere approvata, per ciascuna regione, la normativa sui profili formativi. Quanto invece alla tipologia contrattuale di maggiore diffusione, l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (interessa i giovani tra i 18 e i 29 anni), in ciascun settore produttivo andranno approvate le norme collettive che dovranno definire la durata e le modalità di erogazione della formazione, e la durata, anche minima, della parte formativa del rapporto, con il vincolo dei tre anni di durata massima (cinque per l'artigianato). Dopo che saranno approvate le norme collettive, poi, l'apprendistato professionalizzante potrà essere usato, a prescindere dall'eventuale disciplina regionale. Il Testo Unico spezza quel legame perverso che c'era tra la normativa contrattuale e quella regionale: se la regione resta inerte, il contratto si può usare lo stesso.
Il Testo Unico dà un termine molto stretto per l'attuazione delle nuove norme: entro sei mesi le regioni e le parti sociali devono adeguare le discipline di riferimento. Se questo non accade, si applica comunque quanto prevede il decreto legislativo. Sarebbe importante evitare di arrivare a questa scadenza senza l'approvazione delle disposizioni attuative appena ricordate: si rischierebbe di finire nella palude di cui parlavamo.
La riforma è costruita intorno ad alcune linee guida innovative: semplificazione delle regole, valorizzazione della contrattazione collettiva, personalizzazione dei percorsi formativi, gradualità delle sanzioni. Si tratta di novità rilevanti, anche se non viene travolto quanto di buono era presente nella vecchia disciplina: è confermata l'articolazione del rapporto su tre possibili percorsi formativi, che sono costruiti pensando alle diverse fasi dell'istruzione e della formazione in cui si trova il lavoratore.
Per i minori che sono usciti dai canali scolastici, è possibile stipulare il contratto di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale». Per i giovani che si trovano nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni, si può stipulare il contratto di «apprendistato professionalizzante». Ai giovani che devono conseguire un titolo di studio secondario, che stanno svolgendo gli studi universitari, un master, un dottorato di ricerca, ma anche un periodo di pratica presso gli studi professionali, può essere applicato il contratto di «alta formazione e ricerca».
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