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Questo articolo è stato pubblicato il 17 ottobre 2011 alle ore 06:42.
Le somme corrisposte a un dipendente per interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati dello stipendio sono soggetti a tassazione, poiché si tratta di un'erogazione economica che ha titolo nel rapporto di lavoro. A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 19325/2011.
Per i giudici di legittimità, interessi e rivalutazione costituiscono reddito da lavoro dipendente «alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994, e indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini del l'imposizione fiscale».
Nel caso in esame, un avvocato dello Stato aveva impugnato il silenzio rifiuto del Fisco in seguito alla presentazione di un'istanza di rimborso delle ritenute fiscali operate dall'amministrazione di appartenenza su interessi e rivalutazione monetaria pagati sugli arretrati dello stipendio. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la sentenza veniva riformata in appello poiché, secondo la Ctr, interessi e rivalutazione non possono che avere lo stesso trattamento fiscale dello stipendio.
Del resto, l'articolo 6 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, tranne quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Secondo la Cassazione questa regola vale per anche per gli interessi maturati prima del 1994, cioè prima che entrasse in vigore l'articolo 1 del Dl 557/1993, convertito nella legge 122/1994, in base al quale gli interessi moratori e quelli percepiti per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui sono maturati. Il reddito di lavoro dipendente è infatti costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Si considerano riscossi nel periodo d'imposta le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
La sentenza 19325/2011 richiama i precedenti della Cassazione (sentenze 16749/2004 e 1574/2005) che hanno affermato la tassabilità di interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall'articolo 429 del Codice di procedura civile, e la norma di interpretazione autentica (articolo 1 del Dlgs 314/1997) che li qualifica redditi di lavoro dipendente, come le pensioni e gli assegni.
La Cassazione ha anche chiarito che la rivalutazione monetaria non costituisce una forma di risarcimento del danno, ma è una componente essenziale del credito di lavoro tardivamente soddisfatto. Ecco perché va assoggettata a tutte le norme giuridiche proprie del credito di lavoro e, quindi, alla ritenuta a titolo di acconto che il datore è obbligato a operare all'atto del pagamento.
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In sintesi
01|IL CASO
Un avvocato dello Stato aveva impugnato il silenzio rifiuto del Fisco sull'istanza di rimborso per le ritenute su interessi e rivalutazione percepiti sugli arretrati dello stipendio
02|LA DECISIONE
Interessi e rivalutazione costituiscono reddito
da lavoro dipendente
«alla pari di qualsiasi erogazione economica
nel rapporto di lavoro»
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