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Questo articolo è stato pubblicato il 19 ottobre 2011 alle ore 07:36.

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Un regime super agevolato ma riservato a pochi, è quello dei minimi che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 27, Dl 98/2011).
Durante la manifestazione di Telefisco online di ieri sono pervenuti molti quesiti al riguardo. Il nuovo regime riservato alle persone fisiche presenta sostanziali novità in confronto a quello in vigore e in particolare: la durata quinquennale (estesa fino ai 35 anni di età), la circostanza che l'attività deve essere nuova, ma soprattutto che l'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, è ridotta nella misura (simbolica) del 5 per cento.

Requisiti per i nuovi minimi
In ordine al requisito della nuova attività bisogna fare riferimento all'articolo 13 della legge 388/2000 (nuove iniziative produttive) e alle circolari emanate al riguardo dall'agenzia delle Entrate (1 e 8 del 2001).
Infatti, l'accesso al regime dei minimi, richiede che il contribuente non debba avere esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, alcuna attività professionale, d'impresa anche in forma associata o familiare; inoltre la nuova attività non deve costituire in nessun modo la prosecuzione di altra attività svolta sottoforma di lavoro dipendente. Appare eccessivo escludere dal regime un soggetto che sia stato lavoratore subordinato in settore analogo a quello relativo alla nuova attività intrapresa.

Il divieto, secondo le indicazioni fornite a suo tempo dall'agenzia delle Entrate, dovrebbe riguardare l'ipotesi in cui il soggetto prosegua l'attività nei medesimi locali e nei confronti della clientela già servita.
La norma prevede che il nuovo regime possa essere applicato anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007.
Nella fattispecie non necessariamente tali contribuenti nel corso del 2011 devono applicare il regime dei contribuenti minimi, ma possono rientrare sia nel regime delle nuove iniziative produttive che nel regime di contabilità semplificata. In questo caso i soggetti che attualmente non applicano il regime dei minimi, ma che vi possono rientrare rispettandone i limiti, possono transitarvi se non sono vincolati ad altro regime per effetto di opzione.
Inoltre, i contribuenti già in attività al 1° gennaio 2008, con ogni probabilità dovrebbero anch'essi rispettare i nuovi requisiti di accesso ovvero, il non aver svolto attività nel triennio precedente alla data di inizio e che l'attività svolta non sia il proseguimento di altre.

Chi esce dal regime
Particolare attenzione devono prestare i numerosi contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi in quanto hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2008 ovvero perché hanno superato gli indici dimensionali.
In primo luogo si ricorda la rettifica Iva a favore. Infatti, secondo l'articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72, al contribuente che passa dal regime forfettario a quello normale compete il recupero dell'Iva relativa ai beni anche ammortizzabili e ai servizi non ancora utilizzati le cui fatture sono state ricevute prima del 1° gennaio 2012.
Quindi i contribuenti non più minimi devono calcolare l'Iva assolta sulle merci in rimanenza, fatturate e pagate nel 2011, sui beni strumentali di importo superiore a 516 euro e ai servizi fatturati e non utilizzati (per i beni ammortizzabili si veda «Il dubbio risolto»).

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