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Questo articolo è stato pubblicato il 20 ottobre 2011 alle ore 08:16.

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Data spartiacque 2003. Prima non bastava la fotografia per ritenere legittima la contravvenzione inflitta a chi era passato con il rosso: serviva anche la presenza di un agente per effettuare la contestazione immediata; poi la presenza di un vigile non è stata più necessaria. A renderla superflua è stato, appunto nel 2003, il decreto legge n. 151. A fare un po' di chiarezza in una materia tradizionalmente intricata è la Corte di cassazione con la sentenza n. 21605 della seconda sezione civile depositata ieri.

Di fronte al ricorso presentato dalla difesa di un automobilista che si era visto infliggere una sanzione pecuniaria per avere attraversato con il semaforo rosso, infrazione rilevata attraverso fotografia scattata con apparecchio T-Red, i giudici hanno osservato che è vero che esiste un orientamento consolidato della Cassazione nel considerare non giustificata l'assenza non occasionale di agenti sul posto che possono effettuare la contestazione immediata. E questo anche in relazione alle situazioni che si possono concretamente venire a creare come nel caso del veicolo che si trova bloccato su un incrocio senza riuscire a superarlo per la presenza di una coda.

Tuttavia, sottolinea la Corte, bisogna considerare che tutte le pronunce, anche in anni recenti, sono però relative a violazioni dell'articolo 146 del Codice della strada commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 151 del 2003 il quale ha previsto che, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso «non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposita apparecchiature debitamente omologate».

Via libera quindi all'automatismo della contestazione senza la presenza fisica dell'agente. Solo a patto però che i dispositivi siano stati omologati. Cosa che, ricorda la sentenza, è avvenuta in particolare con il decreto 18 marzo 2004 per quanto riguarda il dispositivo Ftr e il decreto 15 dicembre 2005 per il documentatore fotografico T-Red. Decreti dirigenziali emanati proprio a causa del cambiamento del quadro normativo. Così, «i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti di polizia».

LA SENTENZA
Che conclusivamente in tema di violazione dell'articolo 146 comma 3 del Codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina recata dall'articolo 201, comma 1 ter, del decreto legge n. 151 del 2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti di polizia».

Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 21605 del 19 ottobre 2011

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