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Questo articolo è stato pubblicato il 27 ottobre 2011 alle ore 08:42.

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Per il 36% e 55% decurtazione da subito, anche per chi ha le rate di detrazione in corso. Nella risposta data ieri da Bruno Cesario, sottosegretario all'Economia, al question time in commissione Finanze della Camera, non sembra esserci scampo agli effetti, già nel 2012, del "taglio orizzontale" ai bonus fiscali disposto dai Dl 98/2011.

I commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 40 del Dl 98, modificati dal Dl 131, stabiliscono, a decorrere dal 2012, una riduzione forfetaria dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, elencati nell'allegato C-bis, del 5% per il 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 (comma 1-ter). La disposizione non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti di razionalizzazione in materia fiscale e assistenziale tali da assicurare effetti positivi di gettito non inferiori a 4.000 milioni nel 2012 e a 20.000 milioni annui a decorrere dal 2013.

L'interrogazione 5-05536, presentata da Carmelo Lo Monte, chiedeva se, qualora non si realizzino le condizioni del comma 1 quater (cioè non siano adottati i provvedimenti di riordino che generino risparmi di 4 miliardi nel 2012 e 20 miliardi nel 2013) il taglio alle agevolazioni colpisca anche le rate in corso della detrazione del 36% (recupero edilizio) e 55% (risparmio energetico) e non solo le rate di detrazione chieste su spese effettuate a partire dal 30 settembre 2012. La questione è grossa, perché la rateazione delle due detrazioni è in dieci anni. Quindi, nel taglio sono potenzialmente coinvolti tutti i contribuenti che abbiano cominciato a detrarre le spese a partire dal 2003.

Il fatto è che provvedimenti di riordino serio su una materia complessa sono assai difficili, quindi le riduzioni potrebbero scattare. A dire il vero, considerato che quella del 36% durerà solo ancora per il 2012 e l'altra dovrebbe spegnersi a fine 2011, era probabile che la riduzione si sarebbe abbattuta sulle rate residue. Ma Cesario ha voluto fugare ogni dubbio: «Le detrazioni in argomento sono riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi e hanno effetto sulle entrate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, riducendo i corrispondenti versamenti erariali. L'Amministrazione finanziaria sottolinea altresì che il comma 1 ter dell'articolo 40 del Dl 98/2011 stabilisce che, qualora la disposizione concernente la riduzione in argomento non sia di diretta e immediata applicazione, le modalità tecniche per l'attuazione della stessa saranno definite con uno o più decreti (...). Un eventuale differimento del termine delle agevolazioni in questione implica inevitabilmente effetti sui saldi di finanza pubblica, i cui oneri dovrebbero essere coperti».

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