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Questo articolo è stato pubblicato il 30 ottobre 2011 alle ore 16:52.

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L'ipotesi di tagliare le detrazioni sulle spese per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi per il risparmio energetico, sostenute fino alla fine di quest'anno, si scontra con il diritto acquisito dal contribuente, in base al principio di cassa per le persone fisiche e a quello di competenza per le imprese. Le agevolazioni che potranno subire il taglio del 5% sono contenute nell'allegato C-bis della manovra estiva (Dl 98/2011).

La risposta all'interrogazione del sottosegretario Cesario (si veda l'articolo accanto) ha ricordato che queste detrazioni «sono riconosciute» dalla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al loro sostenimento, quindi, «hanno effetto sulle entrate» dello Stato «a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, riducendo i corrispondenti versamenti erariali». Dal punto di vista del contribuente il diritto alla detrazione si genera invece quando le spese sono pagate con bonifico, per le persone fisiche, o in base al principio di competenza per le imprese. Non rilevano, invece, le modalità temporali di fruizione dello sconto, le quali prevedono la ripartizione della detrazione in dieci anni (in linea di massima).

Per la detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008, poi, era possibile ripartire il bonus da tre a dieci anni, a scelta irrevocabile del contribuente. Una riduzione del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 delle rare residue di detrazione comporterebbe una disparità di trattamento tra chi ha scelto la ripartizione in tre anni (terminata con la dichiarazione dei redditi relativa al 2010) e chi ha scelto di spalmare il bonus in cinque o più rate.

Nella lista delle agevolazioni potenzialmente interessate alla stretta non figura la detrazione del 20% per l'acquisto, effettuato dal 7 febbraio 2009 e al 31 dicembre 2009, di mobili, elettrodomestici ecologici, tv e pc, finalizzati all'arredo di un immobile ristrutturato con il bonus del 36% (articolo 2 del Dl 5/2009). In questo caso era prevista la ripartizione del risparmio d'imposta in cinque anni a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2009 (Unico/2010 o 730/2010). Anche se le rate residue continueranno a essere detratte fino al modello Unico o al 730 relativi al 2013, questo incentivo non è stato inserito nell'elenco delle agevolazioni che potranno essere tagliate, in quanto al momento dell'elaborazione dello stesso (2011) non era "vigente", nella parte relativa alla generazione del diritto alla detrazione. Se non verranno ridotte le rate residue per questa agevolazione, non potranno essere colpite neanche quelle delle due detrazioni edilizie, per le spese sostenute fino alla fine di quest'anno, presenti nell'elenco solo perché "vigenti" al momento della sua elaborazione.

Per le spese del 36% (e del 55%, in caso di proroga), sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2012, invece, sembra difficile evitare i tagli (nel caso questi scattino), in quanto anche se la decisione di attuare la stretta potrà essere presa solo dopo il 30 settembre 2012, già oggi si è a conoscenza della possibile riduzione.

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TAG: Fisco

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