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Questo articolo è stato pubblicato il 16 novembre 2011 alle ore 07:30.

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Il contribuente chiamato a difendersi a seguito di un accertamento sintetico/redditometrico deve innanzitutto individuare le ragioni della pretesa del maggior reddito.

Se si tratta, infatti, del sintetico puro - vale a dire una determinazione del reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta - egli dovrà preoccuparsi, principalmente, di dimostrare come abbia potuto acquistare determinati beni e/o sostenere spese nonostante il reddito dichiarato sia inferiore a questi importi: risparmio degli anni precedenti, finanziamenti, prestiti di parenti, redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte, eccetera.

In queste ipotesi la situazione è di norma abbastanza evidente e la rettifica presenta maggiori profili di certezza e di equità: se un contribuente spende determinate somme, o le ha guadagnate ovvero deve dimostrarne la loro provenienza/esclusione dalla base imponibile dichiarata.
È necessario, però, che l'ufficio tenga in debita considerazione le prove contrarie addotte dai contribuenti e non rifiuti aprioristicamente le argomentazioni difensive pretendendo ad esempio, come purtroppo si verifica di sovente, che i prestiti familiari siano supportati da un idoneo contratto a nulla rilevando il bonifico bancario o l'assegno emesso dal parente a favore del contribuente.

Ben differente, invece, la difesa in presenza di rettifiche sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (accertamento redditometrico). In questi casi, infatti, è verosimile che il contraddittorio (ancorché obbligatorio anche per l'accertamento sintetico) assuma un'importanza fondamentale.
Una volta stimato il reddito del contribuente in via statistica, come prevede la costante giurisprudenza della Suprema Corte anche a Sezioni Unite (anche se in tema di studi di settore parametri), si tratterà di adattare questa stima alla singola situazione proprio sulla base degli elementi che emergeranno nel contraddittorio.

In assenza di simulazioni per casi analoghi, è presto per poter fare una valutazione sull'attendibilità del nuovo software ma è verosimile, pur considerando i lodevoli sforzi di chi ha proceduto alla sua elaborazione, che esso presenti dei limiti obiettivi con riferimento a determinati coefficienti, i quali, probabilmente, fanno variare il reddito presunto dall'ufficio.
Si pensi, ad esempio al luogo di residenza del contribuente o di ubicazione degli immobili di proprietà. Non è noto quanto essi influenzano il reddito, ma se, come immaginabile, rappresentano una variabile, è probabile, ad esempio, che l'immobile in una grande città produca la medesima capacità reddituale sia se posto al centro storico sia nell'estrema e, magari degradata, periferia.

In queste ipotesi si tratterà allora di capire, da parte del contribuente che sa di non aver evaso, cosa non venga correttamente stimato dal software e di far emergere queste distonie in contraddittorio. Vi è poi da sperare che gli uffici, differentemente da quanto è già successo dagli studi di settore, comprendano le ragioni di parte, senza dover attendere che sull'argomento si pronuncino le Sezioni unite.

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