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Questo articolo è stato pubblicato il 30 novembre 2011 alle ore 06:43.


Il contratto collettivo degli studi professionali rende operativa, con rapidità, la riforma dell'apprendistato contenuta nel decreto legislativo 167/2011. Con le soluzioni adottate dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro le parti recepiscono le opportunità offerte dalla riforma alla disciplina del contratto collettivo, costruendo una disciplina in linea con la realtà produttiva del settore. La disciplina si compone di due parti: una sezione comune a tutte le forme di apprendistato e regole per ciascuna tipologia. Tra le regole comuni, si segnalano la definizione di un modello standard di contratto, la possibilità di firmare il piano formativo individuale entro 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro e la possibilità di usare il part time, a condizione che l'orario non sia inferiore al 60% dell'orario pieno e comunque senza diminuzione delle ore di formazione previste.
Il periodo di prova viene fissato in un massimo di 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli IV e IV/S al termine dell'apprendistato e di 90 giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche. Viene ribadita la necessità di un tutor interno che può coincidere con il titolare dello studio professionale. Il contratto fissa anche una quota minima di conferma: per assumere apprendisti il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori nei 18 mesi precedenti.
Accanto a queste norme comuni, il contratto regola le singole tipologie di apprendistato. Per l'apprendistato di primo livello, si rinvia all'attuazione delle norme regionali. Per l'apprendistato professionalizzante, viene fissata una durata della formazione che varia in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento, fermo restando un massimo di 36 mesi. Per questa tipologia si riconosce la possibilità di svolgere la formazione in aula oppure in modalità e-learning, e comunque all'interno dello studio. Per quanto riguarda l'apprendistato di alta formazione, si rinvia alle sperimentazioni regionali.
Infine, il contratto collettivo richiama la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato.
Il contratto regola anche il periodo transitorio, stabilendo che i contratti sottoscritti prima della firma del Ccnl restano soggetti alle norme previgenti. Viene prevista, infine, una cabina di regia per il coordinamento con le Regioni, per assicurare un'attuazione uniforme sul territorio della nuova disciplina.
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