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Questo articolo è stato pubblicato il 30 novembre 2011 alle ore 19:34.

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L'agenzia delle Entrate definisce, con la risoluzione 117/E, il comportamento per chi ha versato l'Irpef o la cedolare secca prima del taglio agli acconti, deciso con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 21 novembre (per la cedolare secca, la riduzione dell'acconto è stata comunicata il 25 novembre). La riduzione, come precisato nella stessa occasione, vale anche per l'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti «minimi».

Chi ha pagato prima, e quindi senza far valere le riduzioni dovrà utilizzare nella delega di pagamento F24 i nuovi codici tributo, che consentiranno di tramutare il taglio agli acconti o alle sostitutive in crediti d'imposta.

Questi i codici tributo per minimi e cedolare affitti:

- 1797 denominato «CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011»;

- 1844 denominato «CEDOLARE SECCA- utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011».

Per l'Irpef viene invece ridenominato il codice tributo 4035 (istituito con la risoluzione 234/E del 15 dicembre 2009) denominato «IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011».

Per verificare le riduzioni dell'acconto Irpef, sul sito del Sole 24 Ore è sempre disponibile l'«accontometro». La risoluzione diffusa dalle Entrate precisa inoltre che «in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma "AAAA"».

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