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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 06:37.

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Il protrarsi della liquidazione oltre i tre anni non implica automaticamente l'applicabilità della disciplina delle società non operative con la conseguente impossibilità di chiedere il rimborso dell'Iva. Infatti, potrebbero sussistere valide ragioni che hanno impedito la conclusione della procedura prima dei tre anni, come nel caso di sussistenza di debiti di natura fiscale. È quanto si evince dalla sentenza n. 298/16/2011 della Ctp Milano (relatore Chiametti).
La società ricorrente aveva impugnato un provvedimento di diniego dell'ufficio su una richiesta di rimborso di un credito Iva. In particolare, la contribuente aveva ceduto l'attività nel 2004 ed era stata messa in liquidazione. A seguito della cessione dell'attività era emerso un credito Iva che era stato chiesto a rimborso col modello VR (ed esposto in dichiarazione). Il fisco aveva però emesso il provvedimento di rifiuto del rimborso del credito, ritenendo che la società – dovendosi considerare inoperativa – non potesse accedere al rimborso del credito (conformemente a quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994). Nello specifico, l'ufficio aveva sostenuto che la liquidazione si era protratta per oltre tre anni (2004/2008) e pertanto – sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 140/E/1995 – la società si doveva considerare inoperativa per tutti i periodi interessati.
I giudici hanno però accolto il ricorso ritenendo inapplicabile la disciplina delle società inoperative. Infatti, la fase della liquidazione, secondo i giudici, non poteva che concludersi in un periodo superiore ai tre anni in quanto le tempistiche della procedura erano state condizionate dalla sussistenza dei debiti fiscali della società. In particolare, la società aveva ceduto l'attività, scegliendo di rateizzare l'imposta sulla relativa plusvalenza in un periodo di cinque anni. La presenza del debito rateizzato aveva impedito quindi la possibilità di chiedere la cancellazione dalla Camera di commercio.
Prima di proseguire nella cancellazione della società – precisano i giudici – l'aspetto contabile delle situazioni debitorie e creditorie va azzerato e solo la posizione “a zero” (scaturente da una situazione patrimoniale redatta ad hoc per la chiusura) mette nelle condizioni la società di presentare il modello VR per chiedere il rimborso Iva.
In altri termini, la presenza di debiti fiscali impedisce la cancellazione e giustifica il protrarsi della fase liquidativa.
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