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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 10:49.

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È in arrivo un prelievo una-tantum dell'1,5% sui capitali fatti rientrare in Italia con lo scudo fiscale. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Monti, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra per il pareggio di bilancio nel 2013 e il potenziamento della crescita. I capitali scudati finora in Italia, dopo tre operazioni tra il 2001 e il 2010 di rimpatri e regolarizzazioni di beni mobili e immobili esportati o detenuti clandestinamente all'estero, ammontano in totale a 182 miliardi.

L'entità del prelievo extra dell'1,5%, se imposto sull'intero ammontare emerso, dovrebbe essere pari a 2,73 miliardi. Non dovrebbero essere esentati dall'imposta di bollo i capitali che non sono letteralmente "rientrati" in Italia con lo scudo fiscale, quelli cioè emersi ma regolarizzati con il Fisco e rimasti all'estero: questa esenzione, infatti, non va nella direzione della giustizia e dell'equità che sono principi fondamentali dell'impostazione degli interventi presentati ieri.

Monti ha detto che vi sarà un «intervento una-tantum di pari importo dell'imposta di bollo dell'1,5% per i capitali fatti rientrare in Italia con lo scudo fiscale. Questi interventi - ha sottolineato - hanno valore di giustizia». Di scudi fiscali finora l'Italia ne ha realizzati tre, tutti a firma del Governo Berlusconi e del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti: il primo (2001-2002) ha fatto emergere 65 miliardi con un'aliquota del 2,5% e un gettito per le casse dello Stato pari a 1,6 miliardi; il secondo (2003) ha fatto emergere 12,5 miliardi con un'aliquota del 4% e un gettito di quasi 500 milioni. Il terzo scudo (2009-2010 con due riaperture - aliquota del 5-6-7%), ha fatto emergere 104,5 miliardi generando un gettito di 5,6 miliardi.

Molto nutrito anche il pacchetto anti-evasione. Nell'anagrafe tributaria affluiranno tutte le informazioni relative ai conti correnti e ai rapporti necessarie per i controlli fiscali. Dopo poco più di due mesi, viene nuovamente modificato il regime delle informazioni bancarie che gli intermediari devono comunicare all'Anagrafe tributaria. Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, ed ogni informazione relativa, necessaria per i controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni medesime. Questa enorme mole di dati potrà essere utilizzata oltre che direttamente per i controlli anche per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. Sarà necessario un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per stabilire le modalità di comunicazione con la possibilità di estendere l'obbligo anche ad ulteriori informazioni necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Inoltre, i contribuenti che - a seguito delle richieste effettuate dall'amministrazione finanziaria - esibiscono o trasmettono atti o documenti falsi in tutto o in parte o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero commette reato in quanto si applicheranno le sanzioni penali previste per la falsità nelle autocertificazioni.

Confermata la riduzione della soglia di tracciabilità: i pagamenti in contante non potranno superare i mille euro (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Scompare il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nei confronti dei contribuenti e la responsabilità disciplinare dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria che violano le regole sull'accesso. Soppressi i consigli tributari nei comuni. Da segnalare infine anche un nuovo intervento sulla disciplina relativa agli studi di settore.

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