Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 14 dicembre 2011 alle ore 06:43.

My24


Gli enti non commerciali con partita Iva rientrano fra i soggetti obbligati a comunicare entro il 2 gennaio 2012 all'agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è uguale o superiore al limite fissato, per il solo 2010, a 25mila euro. A partire dal 2011, il limite è fissato a 3mila euro, e la scadenza dell'adempimento è il 30 aprile 2012.
Le operazioni soggette alla comunicazione sono sia quelle rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture, sia quelle ricevute da soggetti Iva, limitatamente, quest'ultime, ai costi inerenti l'attività commerciale. Per gli enti non commerciali l'adempimento, pur in presenza di una soglia particolarmente alta, può risultare dovuto nei casi di rapporti di sponsorship con le aziende: si pensi a una polisportiva dilettantistica che con un'impresa ha un contratto unico di sponsorizzazione. Per questo e per tutti i casi di contratti per i quali sono dovuti corrispettivi periodici, la soglia è da riferire ai compensi complessivamente dovuti nell'anno solare. In caso di una sponsorizzazione intercorsa nel 2010, dunque, del valore di 30mila euro all'anno, oltre Iva, l'ente sarà obbligato a comunicare l'operazione anche in presenza di rateizzazione dell'importo, per valori per singola fattura minori di 25mila euro.
Fra le operazioni soggette alla comunicazione sono comprese anche quelle esenti Iva, perchè, come è noto, queste sono comunque rilevanti ai fini dell'imposta. Per il non profit, alcune delle previsioni contenute nell'art 10 (operazioni esenti) della Legge Iva sono particolarmente rilevanti. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni di ricovero e cura rese anche da Onlus, a quelle educative, didattiche e di formazione e ancora alle attività di asili, colonie e case di riposo spesso gestite da enti non profit. Nell'ambito dell'attività commerciale (limitatamente all'Iva) saranno rilevanti le prestazioni socio-sanitarie fornite anche in comunità ad anziani, inabili, tossicodipendenti. Questo complesso di attività potrà far registrare un ammontare anche superiore al limite 2010, in forza di rapporti convenzionati con l'amministrazione pubblica. Anche se in base alla commercialità delle imposte dirette, infatti, le attività convenzionate non sono soggette a Ires, queste, sempre che ci sia un vero rapporto di corrispettività tra ente pubblico ed ente non profit, sono soggette all'Iva, seppur ad aliquota zero.
Non dovrebbe essere il caso delle organizzazioni di volontariato, perchè le loro attività non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva (articolo 8, comma 2, della legge 266/91). Queste organizzazioni non sono obbligate, dunque, all'invio della comunicazione, perchè non sono soggetti passivi Iva.
Non è stato ancora chiarito se siano obbligate alla comunicazione anche le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime super-semplificato previsto dalla legge 398/91. Ci si chiede se possa applicarsi un ragionamento analogo a quello che ha permesso ai contribuenti persone fisiche che si avvalgono del regime previsto dall'articolo 1, della legge 244/07, l'esonero dall'obbligo di comunicazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping24

Dai nostri archivi