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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2011 alle ore 06:43.

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La riforma del regime fiscale delle rendite finanziarie potrà riservare qualche sorpresa nei prossimi estratti conto. I decreti attuativi del riordino previsto dal Dl 138/2011, in corso di pubblicazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) regolano il passaggio di aliquota per le obbligazioni soggette al regime del Dlgs 239/1996 (titoli pubblici italiani, titoli a essi equiparati, titoli emessi da banche e società quotate italiane e da altri emittenti esteri).
In pratica, gli intermediari saranno tenuti a simulare una «cessione con riacquisto» dei titoli al 31 dicembre 2011, addebitando al cliente l'imposta sostitutiva con la "vecchia" aliquota sul rateo cedola e scarto di emissione maturato fino al 31 dicembre (come se avesse ceduto sul mercato i titoli "dotati" del rateo) e contestualmente riaccreditando l'imposta con le nuove aliquote sullo stesso importo (come se avesse subito acquistato altrettanti titoli).
L'operazione - che, a seconda dei casi e delle scelte dell'intermediario, potrà avvenire anche in tempi diversi - riguarderà sia i titoli italiani sia i titoli esteri, compresi quelli emessi da Stati esteri white list.
L'operazione non dovrebbe riguardare invece i titoli domestici (diversi dai titoli pubblici) che dal 1° gennaio 2012 passeranno al regime dell'imposta sostitutiva (ad esempio titoli privati italiani con scadenza inferiore ai 18 mesi), a cui dovrebbe continuare ad applicarsi la ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 26, comma 1, del Dpr 600/73, né riguarda titoli che non sono interessati da mutamenti di aliquota (ad esempio titoli di stato italiani e titoli di Stato esteri con scadenza non inferiore a 18 mesi).
In alcuni casi (possessori di titoli "privati" domestici ed esteri con scadenza non inferiore a 18 mesi) il contribuente riceverà un accredito, che ha l'effetto di "sterilizzare" al 12,5% il rateo che allo stacco della cedola o in sede di cessione subirà l'imposta sostituiva con l'aliquota del 20 per cento. In altri casi si verificherà un addebito, per via della diminuzione dell'aliquota.
Il Dl 138/2011 (articolo 2, commi da 29 a 32) consente ai contribuenti di affrancare, pagando le imposte con le aliquote vigenti fino al 31 dicembre 2012:
- i redditi diversi di natura finanziaria maturati al 31 dicembre 2011 su strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate;
- i redditi di capitale impliciti (cosiddetto delta Nav) nel valore delle quote dei fondi comuni d'investimento nazionali, comunitari e di emittenti situati in Stati SEE white list e in quello delle polizze vita a contenuto finanziario o di capitalizzazione.
La normativa attuativa distingue il caso dei contribuenti in regime dichiarativo da quelli in regime amministrato. Nessun affrancamento è previsto per quelli in regime gestito, poiché la tassazione avviene per maturazione. Per i contribuenti in regime dichiarativo l'opzione per l'affrancamento deve riguardare: le plus-minusvalenze relative a tutti gli strumenti finanziari - diversi dalle partecipazioni qualificate - posseduti al 31 dicembre 2011 e i redditi di capitale impliciti nelle quote di Oicr comunitari e SEE white list. L'opzione va esercitata nel modello Unico 2012 e riguarda tutte le attività detenute al 31 dicembre 2011 anche se non più esistenti alla data dell'affrancamento.
Per le attività finanziarie e le quote di fondi comuni in risparmio amministrato:
- in deroga alla regola generale (applicazione dell'imposta sostitutiva sulla totalità dei rapporti optati) l'opzione può essere esercitata per ciascun rapporto presso il medesimo intermediario a scelta del cliente;
- l'opzione riguarda solo le attività possedute al 31 dicembre 2011 e detenute anche alla data in cui si esercita l'opzione (entro il 31 marzo 2012);
- se nel dossier sono contenute quote o azioni dei fondi comuni sopra citati, deve essere affrancato anche il relativo delta Nav, se positivo.
Per le quote di Oicr non immesse in rapporti «in risparmio amministrato», l'opzione, entro il 31 marzo 2012, può essere esercitata autonomamente presso l'intermediario del cliente. Il decreto precisa che le minusvalenze riportabili nella misura del 62,5% sono calcolate al netto delle minusvalenze realizzate nel vecchio regime e di quelle emergenti per effetto dell'affrancamento. Se l'affrancamento comporta una «minusvalenza netta», questa è riportabile nella misura del 62,5 per cento.
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