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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2011 alle ore 09:21.
Il nuovo Cud 2012, pubblicato in bozza sul sito dell'agenzia delle Entrate, ospita le novità introdotte dalle molteplici manovre finanziarie varate nel 2011. Contributo di solidarietà e di perequazione, riduzione dell'acconto Irpef, soppressione dell'Ipost sono solo alcuni dei nuovi elementi che trovano spazio nella certificazione dei redditi per l'anno 2011.
Le istruzioni confermano che il contributo di solidarietà, che colpisce i redditi di importo superiore a 300.000 euro, in quanto deducibile ai sensi dell'articolo 2 del Dm 21 novembre 2011, abbatte il reddito imponibile Irpef che quindi deve essere esposto al punto 1 della certificazione al netto di tale importo. Il contributo trattenuto dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio di fine anno, deve altresì essere distintamente indicato nel Cud tra gli oneri deducibili, ed in particolare nel nuovo punto 136.
Tra gli oneri deducibili, come sempre devono essere distintamente indicati i contributi versati ai fondi pensione per i lavoratori iscritti a una forma di previdenza obbligatoria dal 2007, distinguendo quelli versati nel 2011 (punto 122) da quelli complessivamente versati dal 2007 al 2011 (punto 123).
Poiché nel 2011 sono scaduti i 5 anni dalla riforma della previdenza complementare (articolo 8, comma 6 del Dlgs 252/2005), le istruzioni precisano che nel nuovo punto 124 deve essere indicato per i soli lavoratori cessati (nel 2012, secondo le istruzioni, ma è da ritenere che si tratti di un errore e che debba pertanto intendersi riferito al 2011) l'ammontare residuo di tali contributi (euro 25.822,25 meno i contributi indicati nel punto 123). Il differenziale non dedotto, deve altresì essere indicato nella nuova annotazione CA.
Le istruzioni chiariscono che dal prossimo anno i risultati dei modelli 730/4, potranno essere ricevuti dal sostituto, o dall'intermediario di cui questi di avvalga, esclusivamente on line. Pertanto entro il prossimo 31 marzo 2012 i sostituti non ancora abilitati sono obbligati inviare l'apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate.
Con riferimento al differimento del 17% dell'acconto Irpef dell'anno 2011 disposto dal Dpcm del 21 novembre 2011, viene precisato che, nel caso in cui il sostituto non abbia fatto in tempo a ricalcolarlo, nel punto 22 il secondo acconto deve essere indicato al netto della restituzione successivamente effettuata. L'annotazione BQ è invece riservata all'ipotesi in cui il sostituto sia riuscito ad applicare la riduzione dell'acconto in sede di trattenuta effettuata nel mese di novembre.
Tra gli oneri detraibili scompaiono quelli che fino al 31 dicembre 2010 avevano beneficiato della detrazione del 20%, riservati all'acquisto di frigoriferi, inverter e motori. L'agevolazione, inizialmente introdotta dalla Finanziaria 2007, e successivamente prorogata fino al 2010, dal 2011 non è infatti più applicabile.
La certificazione ospita anche al punto 134 la trattenuta del contributo di solidarietà sugli stipendi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro introdotto dall'articolo 9, comma 2 del Dl 78/2010 nonché del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici oltre i 90.000 euro (articolo 18, comma 22 bis del Dl 98/2011). Nel punto 134 deve invece essere indicato l'ammontare del reddito o del trattamento pensionistico complessivamente erogato al netto del contributo trattenuto.
Nella sezione previdenziale scompare la sezione Ipost, in quanto confluito nell'Inps.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Punto 1
Il reddito imponibile Irpef determinato ai sensi dell'articolo 51 del Tuir deve essere indicato:
- al netto del contributo di solidarietà ex articolo 2 Dl 138/2011 applicato sui redditi >300.000 euro;
- al lordo della quota di Tfr e delle altre indennità ex articolo 17 Tuir >1.000.000 euro, tassate ordinariamente ai sensi dell'articolo 24
Dl n. 201/2011 (annotazione BZ);
- in misura pari al 30% (per gli uomini) o al 20% (per le donne) dei redditi corrisposti in favore dei dipendenti rientrati in Italia ai sensi della legge n. 238/2010 (annotazione BM)
PUNTO 22
Il secondo acconto deve essere indicato nell'ammontare ricalcolato in base alla riduzione ex Dpcm 21 novembre 2011 (annotazione BQ).
Se non è stato ricalcolato, va comunque indicato al netto della restituzione effettuata
PUNTO 124
Ammontare residuo dei contributi alla previdenza complementare potenzialmente ancora deducibili per i neo occupati dal 1° gennaio 2007 (annotazione CA).
PUNTO 134
Reddito corrisposto ai dipendenti pubblici al netto del contributo di solidarietà ex Dl n. 78/2010 o trattamenti pensionistici al netto del contributo di perequazione ex Dl n. 98/2011
PUNTO 135
Riduzione operata a titolo di contributo di solidarietà o di perequazione ex punto 134
PUNTO 136
Contributo di solidarietà sugli stipendi dei dipendenti privati >300.000 euro ex Dl n. 138/2011, escluso dal reddito di cui al punto 1 (annotazione BY riservata ai cessati in corso d'anno per ricordare loro che il contributo di solidarietà sarà per loro liquidato in sede di 730 o Unico)
PUNTO 255
Nel caso di somme detassabili costituite da importi imponibili al 50% ex articolo 51, comma 6 del Tuir (ad esempio indennità di volo), nel punto 255 deve essere indicato la quota di reddito esente
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