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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2011 alle ore 09:07.

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Art. 1
(Proroga termini in materia di assunzioni)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2
(Proroga Commissario straordinario C.R.I.)

1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012.

Art. 3
(Proroghe in materia di verifiche sismiche)

1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

Art. 4
( Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI)

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 le parole "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le Province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 5
(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra)

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 gennaio 2012".

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