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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2011 alle ore 09:17.

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Art. 16
(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo)

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 17
(Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è prorogata al 31 dicembre 2012. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18
(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all' Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

Art. 19
(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91)

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
b) all'articolo 8, comma7 le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
c) all'articolo 11, comma 3 le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
d) all'articolo 11, comma 4 le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
e) all'articolo 12, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
e)-bis: All'articolo 14, comma 2, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012"
f) all'articolo 16, comma 2 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
g) all'articolo 18, comma 1 le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
h) all'articolo 23 le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012";
i) all'articolo 25, comma 1 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012"e le parole: "a partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2013".

Art. 20
(Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF)

Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

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