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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2011 alle ore 09:08.

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Art. 6
(Proroga dei termini in materia di lavoro)

1. All'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";
b) al comma 1-ter,le parole "biennio 2009-2010", sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
c) al comma 2,le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, ultimo periodo e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 7
(Proroghe in materia di politica estera)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".

Art. 8
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2214, comma 1, le parole "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";
b) all'articolo 2223, le parole "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal2013" e "Fino al 2012";
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole "sino al 31 dicembre 2012" è sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti "2013-2014".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri

Art. 9
(Programma triennale della pesca)

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 10
(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 54, comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle Regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

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