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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2011 alle ore 09:08.

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Art. 11
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";
b) al comma 7-duodecies , le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ".
2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 giugno 2012".
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro e non oltre il 31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012".
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1°aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "Entro la data del 31 marzo 2012".

Art. 12
(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.105 convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 13
(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Sino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

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