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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2011 alle ore 06:39.

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Le rendite ripartono da quota 20%Le rendite ripartono da quota 20%

Il 1° gennaio entreranno in vigore le nuove disposizioni con le regole fiscali sul prelievo per le rendite finanziarie. In pratica, le nuove disposizioni prevedono che l'aliquota base delle ritenute e delle imposte sostitutive sarà del 20 per cento. Resteranno, come principi cardine, la preferenza per la tassazione a titolo definitivo mediante ritenute alla fonte o di imposte sostitutive prelevate dagli intermediari; la tassazione del reddito "percepito" mentre quella del "maturato" è ormai circoscritta al regime opzionale del "risparmio gestito"; la non compensabilità dei "redditi di capitale" con le minusvalenze e i differenziali negativi qualificati come "redditi diversi". Al di là di quanto previsto dal decreto legge 138, una serie di indicazioni sono arrivate dal Dl milleproroghe: viene chiarito che l'applicazione della ritenuta del 20% trova applicazione ai soli interessi che derivano dai conti correnti, depositi bancari e postali, compresi i certificati di deposito maturati dal 1° gennaio 2012. La tassazione resterà così più elevata al 27% per tutti gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2011, indipendentemente dal momento in cui gli stessi diventano esigibili. La stessa norma formulata dal Tesoro proroga l'applicazione del l'aliquota del 12,50% per i rendimenti dei contratti di pronti contro termine già in essere che hanno come sottostante titoli di grandi rendimenti e di durata non superiore all'anno.

Gran parte delle conseguenze della riforma del regime fiscale dei redditi di natura finanziaria, che entrerà in vigore fra pochi giorni, sarà gestita dagli intermediari finanziari, da mesi all'opera per poter adeguare le proprie procedure informatiche.
Il primo atto della riforma sarà il passaggio di aliquota sugli interessi dei titoli obbligazionari e similari soggetti al regime disciplinato dal decreto legislativo 239/1996 (si tratta di titoli pubblici italiani, titoli a essi equiparati, titoli emessi da banche e società quotate italiane e da altri emittenti esteri; per un quadro completo relativo alle persone fisiche si veda la tabella riportata sotto).
In pratica gli intermediari saranno tenuti a simulare una "cessione con riacquisto" dei titoli al 31 dicembre 2011, addebitando al cliente l'imposta sostitutiva con la "vecchia" aliquota sul rateo cedola e scarto di emissione maturato fino al 31 dicembre (come se avesse ceduto sul mercato i titoli "dotati" del rateo) e contestualmente riaccreditando l'imposta con le nuove aliquote sullo stesso importo (come se avesse subito acquistato altrettanti titoli).

L'operazionecomporterà che i clienti si vedranno, a secondo dei casi accreditare o addebitare, in conto corrente i differenziali d'imposta.

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