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Questo articolo è stato pubblicato il 03 gennaio 2012 alle ore 06:40.

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Per i soggetti che possono ancora usufruire della disciplina di favore per i "minimi", avendo i requisiti previsti dall'articolo 27 del Dl 98/2011, è necessario porre attenzione ai nuovi profili da osservare a livello pratico.
Il regime dei minimi, dal 1º gennaio 2012, conserva la propria natura di regime al di fuori dell'ambito Iva, in quanto i soggetti interessati non possono né addebitare l'Iva a titolo di rivalsa ai clienti/committenti né detrarre l'Iva sugli acquisti effettuati. Si tratta di un aspetto di assoluto rilievo sostanziale, in quanto da un lato conferisce un vantaggio competitivo a tutti gli operatori minimi che si rivolgono ai consumatori privati ma d'altro lato può causare un aggravio costi in presenza di rilevanti investimenti, anche se nel limite di euro 15.000,00 nel triennio. Si pensi ad esempio a un'estetista minima che introita dalle clienti l'intero corrispettivo Iva inclusa, mentre le colleghe non minime si vedono costrette a scorporare l'Iva al 21% su quelli stessi corrispettivi.
Il permanere della descritta disciplina Iva implica un'assoluta assenza di adempimenti o obblighi per i soggetti già minimi nel 2011 che rimangono tali. Diverso è il discorso per coloro che transitano al nuovo regime dei minimi dal regime delle nuove iniziative o dal regime ordinario, come consentito dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate di data 22 dicembre 2011. In questa situazione scatta infatti l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell'articolo 19-bis2, Dpr 633/72 e versare l'Iva conseguente in unica soluzione o in cinque rate a partire dal termine per il saldo Iva 2011.
Iva e ritenuta dal 2012
Sul fronte delle imposte dirette il regime dei minimi 2012 presenta una novità di rilievo. L'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali scende dal 20% al 5% in termini di aliquota applicata. Si produce quindi un effetto simile a quello già noto per il regime delle nuove iniziative, cioè la presenza di un'imposta inferiore per aliquota alla ritenuta d'acconto (articolo 25 e 25-bis, Dpr 633/72), con una situazione di potenziale, costante credito d'imposta. Per evitare questa conseguenza penalizzante il Provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2012 ha disposto che i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, posto che l'effettuazione della ritenuta è compito e responsabilità del sostituto, è posto a carico del contribuente minimo l'onere di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva (si veda il fac simile a fianco).
Regime transitorio
L'esonero da ritenute è conseguenza della riduzione di aliquota dell'imposta sostitutiva. Pertanto compensi e ricavi percepiti dal 2012 e soggetti a imposta del 5% sono esenti da ritenuta d'acconto, che rimane invece applicabile per gli incassi datati ante 2012. In questo caso l'individuazione dei redditi ante e post 2012 va effettuata, per le caratteristiche del regime dei minimi, avendo riguardo strettamente al criterio di cassa, anche per soggetti imprenditori. Per i pagamenti effettuati con assegno circolare l'agenzia delle Entrate ha chiarito il compenso diventa rilevante al momento di percezione della provvista o del titolo, a prescindere dal relativo incasso (Risoluzione 138/E del 29 maggio 2009). Quindi, assegni consegnati nel 2011 concorrono alla base imponibile di tale anno.
Per i bonifici a fine anno puo' accadere che l'ordine partito entro il 31 dicembre 2011 abbia prodotto una disponibilità per il percettore solo nel 2012. Quindi la somma sarà correttamente assoggettata a ritenuta ma confluirà comunque nella base imponibile 2012 da nuovo minimo. In questo caso una soluzione logica pare quella di permettere l'utilizzo in compensazione o a rimborso delle ritenute subite in eccesso come già disposto dall'articolo 6 del Dm del 2 gennaio 2008.
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Gli esempi pratici
Il sottoscritto GIANLUCA ROSSI, esercente attività di …....................................... con domicilio fiscale
in ............................…… avente partita Iva n. ........................…… e Codice fiscale n…..........................……..
DICHIARA
8di svolgere la propria attività nell'ambito del regime di fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, Dl 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;
8di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 27, comma 1, Dl 98/2011.
In fede
Luogo, data
Gianluca Rossi

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