Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 07 gennaio 2012 alle ore 08:14.


A poco più di un mese dalla scadenza del versamento della nuova imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione, fissato per il 16 febbraio, gli intermediari sono alle prese con le diverse possibili interpretazioni/applicazioni dei commi da 6 a 12 dell'articolo 19 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011 (su questi dubbi si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 22 dicembre). Alla luce delle situazioni oggettive in cui si trovano gli intermediari, si può provare comunque a tracciare un percorso operativo. Sarebbe però necessario che il termine fosse prorogato in misura congrua, tenuto conto che bisogna riesaminare situazioni che risalgono anche a più di dieci anni fa.
Innanzitutto si dovrebbe escludere, stante il tenore dei commi 6 e 8, che la nuova imposta vada a coprire indistintamente tutte le diverse fattispecie oggettive di emersione. Il comma 6 parla infatti di sole "attività finanziarie" (mentre si ricorda che l'emersione era diretta a qualsiasi tipo di attività detenuta illegalmente all'estero), inoltre sia il comma 8 che il comma 12 parlano di "attività segretate" e di rapporti di deposito accesi in regime di segretazione per effetto della procedura di emersione. Non va trascurata la circostanza che reperire fisicamente la dichiarazione originaria di emersione appare estremamente difficoltoso sia per il quantitativo di moduli che per la possibile illeggibilità dell'esemplare in possesso. Inoltre, l'eventualità di dover risalire al modulo, appare inconciliabile con il chiaro riferimento alla segretazione che è concetto riconducibile al solo intermediario con cui il rapporto è attualmente intrattenuto e che ben può differire dall'originario intermediario presso cui l'operazione di emersione si era perfezionata e che conserva la dichiarazione.
Dovrebbe perciò trattarsi di un'imposta sulla segretazione di conti e depositi in cui sono presenti o erano di tempo in tempo presenti le attività finanziarie provenienti dall'emersione di attività estere. L'intermediario sarebbe così tenuto a individuare nelle proprie evidenze i rapporti in essere al 6 dicembre 2011 in regime di segretazione. Tali depositi sono da assumere al valore di mercato o, in mancanza, al valore nominale o di rimborso. Questa ultima definizione è conseguenza del rinvio operato dal comma 7 – deduzione dall'imposta di bollo speciale – alle indicazioni previste dall'articolo 13 comma 2-ter del Dpr 642/1972.
Identico percorso va operato per gli anni successivi laddove permanesse la segretazione e di pari tenore si ritiene debbano essere le informazioni che gli intermediari saranno chiamati a fornire all'Agenzia in caso di mancato recupero diretto dell'imposta. Laddove sia condivisibile la tesi del rilievo ai fini che qui interessano della segretazione, ciò dovrebbe valere anche per il passato ai fini dell'applicazione del comma 12. Se infatti gli intermediari sono tenuti a individuare i conti segretati, ciò dovrebbe consentire loro di ricostruire a ritroso l'andamento delle segretazione riferibile ai singoli nominativi e considerare - e in ciò può ritenersi una semplificazione forzata - quali prelievi le riduzioni di valore registrate da un anno all'altro delle attività finanziarie segretate.
Da ultimo, nel caso non infrequente che il rapporto segretato sia stato trasferito da un intermediario ad altro - ricordiamo ancora una volta che la dichiarazione di emersione rimane in esclusivo possesso dell'intermediario iniziale - occorre che gli intermediari successivi deducano, ai fini del computo di cui al comma 12, il valore segretato trasferito dal precedente, per evitare duplicazioni di imposta.
È da ritenere che in caso di rimpatrio giuridico la proposta sopra indicata abbia riguardo alle sole situazioni di segretazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Se il conto segretato è stato oggetto di passaggio tra intermediari occorrerà neutralizzare il valore di mercato del periodo di trasferimento. Ciò comporta che l'intermediario A dovrà verificare se il venir meno della segretazione è causato dal trasferimento ad altro intermediario a prescindere poi dalla circostanza che quest'ultimo abbia mantenuto la secretazione. Se infatti è avvenuto il trasferimento ciò potrebbe causare doppie tassazioni che una tale informazione è finalizzata a rimuovere. A sua volta l'intermediario B dovrà invece neutralizzare ai fini del computo il valore di mercato iniziale

TAG: Fisco, A

Shopping24

Dai nostri archivi